Art. 9 
 
 
                Modalita' di esercizio delle funzioni 
 
  1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati
«Istituti»,  d'intesa  con  le  regioni  e   le   province   autonome
competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attivita'  di
produzione, immissione in commercio e distribuzione di  medicinali  e
altri  prodotti  necessari  alle  attivita'   di   sanita'   pubblica
veterinaria. 
  2.  Gli  Istituti,  in  relazione  allo  svolgimento   delle   loro
competenze, possono stipulare convenzioni o contratti  di  consulenza
per la fornitura di servizi e  per  l'erogazione  di  prestazioni  ad
enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di
disposizioni regionali,  fatte  salve  le  competenze  delle  aziende
unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unita' sanitarie
locali sono gratuite. 
  3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui  al  comma  2,
svolgere attivita' di supporto tecnico scientifico  e  di  stage  nei
corsi  di  laurea  in   medicina   veterinaria,   nelle   scuole   di
specializzazione e nei dottorati di ricerca. 
  4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali  e'  prevista
la  corresponsione  di  un  corrispettivo,  ed  i  criteri   per   la
determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe,  sono
stabilite con decreto del Ministro della salute non avente  carattere
regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.