Art. 9 Modalita' di esercizio delle funzioni 1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attivita' di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attivita' di sanita' pubblica veterinaria. 2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unita' sanitarie locali sono gratuite. 3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2, svolgere attivita' di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca. 4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali e' prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.