Art. 7 
 
Modifiche  alla  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  in  materia   di
  concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori. 
 
  1. Al comma 1-quater dell'articolo  4-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo  le  parole:  «di  cui
agli  articoli»  sono  inserite  le  seguenti:   «600-bis,   600-ter,
600-quater,  600-quinquies,»  e  le  parole:  «e   609-octies»   sono
sostituite   dalle   seguenti:   «,   609-quinquies,   609-octies   e
609-undecies». 
  2. All'articolo 4-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
successive modificazioni, dopo  il  comma  1-quater  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal  comma  1,  ai  fini  della
concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui
agli articoli  600-bis,  600-ter,  anche  se  relativo  al  materiale
pornografico  di  cui   all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,
609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice  penale,  nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se  commessi
in danno di persona minorenne, il magistrato  di  sorveglianza  o  il
tribunale  di  sorveglianza  valuta  la  positiva  partecipazione  al
programma di riabilitazione  specifica  di  cui  all'articolo  13-bis
della presente legge». 
  3. Dopo l'articolo 13 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i  condannati  per  reati
sessuali in danno di minori).  -  1.  Le  persone  condannate  per  i
delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se  relativo  al
materiale   pornografico   di    cui    all'articolo    600-quater.1,
600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e  609-undecies  del  codice
penale, nonche' agli  articoli  609-bis  e  609-octies  del  medesimo
codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi
a un trattamento psicologico con finalita' di recupero e di sostegno.
La  partecipazione  a  tale  trattamento   e'   valutata   ai   sensi
dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai  fini
della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».