Art. 8 
          Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto 
 
  1. Al fine di incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici  per
migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto  pubblico
locale,  riducendone  i  costi  connessi,  le  aziende  di  trasporto
pubblico locale promuovono l'adozione di  sistemi  di  bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e
del Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta  giorni  dal  presente
decreto, sono adottate, in coerenza  con  il  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine  di  attuare
quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto  delle
soluzioni esistenti. 
  3. Le aziende di trasporto di cui al comma 1 e  le  amministrazioni
interessate nel rispetto della normativa comunitaria, anche in deroga
alle normative nazionali  di  settore,  consentono  l'utilizzo  della
bigliettazione  elettronica  attraverso  strumenti  di  pagamento  in
mobilita', anche tramite qualsiasi dispositivo di  telecomunicazione.
Il titolo digitale del biglietto e'  consegnato  sul  dispositivo  di
comunicazione. 
  4.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva   2010/40/Ue   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  7  luglio  2010,  recante
«Quadro  generale  per  la  diffusione  dei  sistemi   di   trasporto
intelligenti  (ITS)  nel  settore  del  trasporto  stradale  e  nelle
interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la  necessita'
di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati  dalla  direttiva
medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti  i  seguenti
settori  di  intervento  costituenti  obiettivi  prioritari  per   la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di
trasporto intelligenti sul territorio nazionale: 
  a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico  e  alla
mobilita'; 
  b) continuita' dei servizi ITS  di  gestione  del  traffico  e  del
trasporto merci; 
  c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e  la  sicurezza  del
trasporto; 
  d)  collegamento  telematico  tra  veicoli  e   infrastruttura   di
trasporto. 
  5. Nell'ambito dei settori di intervento  di  cui  al  comma  4,  i
sistemi  di  trasporto  intelligenti  garantiscono   sul   territorio
nazionale: 
  a) la predisposizione di servizi di  informazione  sulla  mobilita'
multimodale; 
  b) la predisposizione di servizi di informazione  sul  traffico  in
tempo reale; 
  c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti,
ove  possibile,  di  informazioni  minime  universali  sul   traffico
connesse alla sicurezza stradale; 
  d) la predisposizione armonizzata di  un  servizio  elettronico  di
chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; 
  e)  la  predisposizione  di  servizi  d'informazione  per  aree  di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali; 
  f) la predisposizione  di  servizi  di  prenotazione  per  aree  di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 
  6. Il trattamento dei dati personali nel quadro  del  funzionamento
delle applicazioni e dei  servizi  ITS  avviene  nel  rispetto  della
normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando,  se  del
caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo
di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in
cui tale  trattamento  sia  necessario  per  il  funzionamento  delle
applicazioni e dei servizi ITS. 
  7.  Le  questioni  relative  alla  responsabilita',  riguardo  alla
diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e  dei  servizi  ITS  ,
figuranti nelle specifiche  comunitarie  adottate  sono  trattate  in
conformita' a quanto previsto dal diritto  comunitario,  inclusa,  in
particolare,  la  direttiva  85/374/CEE  nonche'  alla   legislazione
nazionale di riferimento. 
  8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di  aree  di
sosta e di servizio e di nodi intermodali  sul  territorio  nazionale
devono   essere   in   possesso   di   una   banca   dati    relativa
all'infrastruttura e al servizio di  propria  competenza,  da  tenere
costantemente aggiornata. 
  9. In attuazione dei commi da 4 a  8,  al  fine  di  assicurare  la
massima  diffusione  di  sistemi  di   trasporto   intelligenti   sul
territorio     nazionale,     assicurandone     l'efficienza,      la
razionalizzazione e l'economicita'  di  impiego  e  in  funzione  del
quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti  per
la diffusione, la progettazione,  la  realizzazione  degli  ITS,  per
assicurare  disponibilita'  di  informazioni  gratuite  di   base   e
l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali  e  dei  dati  di
traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e
le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario. 
  10.  Ai  fini  dell'attuazione  della  direttiva   2010/65/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  ottobre  2010,  relativa
alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o  in  partenza
da porti degli Stati membri e  che  abroga  la  direttiva  2002/6/CE,
considerata  la  necessita'  di  ottemperare   tempestivamente   agli
obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di  semplificare
le procedure amministrative  applicate  ai  trasporti  marittimi  con
l'inoltro  in   formato   elettronico   delle   informazioni   e   la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni  da  rendersi  dalle
navi, in arrivo o in  partenza  dai  porti  nazionali,  che  svolgono
traffico  di  cabotaggio  o  internazionale  nell'ambito  dell'Unione
europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo  ed  alla
partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: 
  a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio  di  dati
marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; 
  b) PMIS, Port management Information  System:  sistema  informativo
per la  gestione  amministrativa  delle  attivita'  portuali  di  cui
all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e
successive modificazioni. 
  11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  179  (Nota  di  informazioni  all'autorita'  marittima).   -
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il  comandante
della nave o il  raccomandatario  marittimo  o  altro  funzionario  o
persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in  formato
elettronico,  all'autorita'  marittima  i   formulari   in   appresso
indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il  9  aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: 
  formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; 
  formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; 
  formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; 
  formulario  FAL  n.  4  dichiarazione   degli   effetti   personali
dell'equipaggio; 
  formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; 
  formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; 
  formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; 
  dichiarazione sanitaria marittima. 
  Il formulario  FAL  n.  6,  elenco  dei  passeggeri,  reca,  per  i
passeggeri che  non  siano  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione
europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso
nel territorio dello Stato. 
  La comunicazione delle informazioni di cui al primo  comma  avviene
con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al  momento  in  cui  la
nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata
inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza  della  nave,
non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,  il
comandante della nave invia le informazioni di  cui  al  primo  comma
senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. 
  All'arrivo  in   porto,   il   comandante   della   nave   comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati  richiesti  in  base
alla normativa vigente in ambito UE ed  ogni  altra  informazione  da
rendersi  in  ottemperanza  ad  altre  disposizioni   legislative   o
regolamentari di carattere speciale. 
  Prima  della   partenza,   il   comandante   della   nave   inoltra
all'autorita'  marittima  una  dichiarazione   integrativa   relativa
all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di  sicurezza,  di  polizia,
sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. 
  Il comandante di una nave diretta in un porto  estero,  inoltra  le
informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare.  In  caso
di inesistenza di uffici consolari presso il porto  di  destinazione,
le  informazioni  vengono  rese  presso  l'autorita'  consolare  piu'
prossima al porto di arrivo. 
  Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  proprio
decreto, adotta le  modifiche  tecniche  ai  formulari  FAL  recepiti
dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le  navi
addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto  o
di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.». 
  12. L'inoltro delle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  179  del
codice  della  navigazione  non  esime  il  comandante   della   nave
dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare  ogni  altra  comunicazione
prescritta  dalla  normativa  dell'Unione  europea  o  nazionale   di
attuazione di strumenti giuridici internazionali. 
  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con i  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica  dei  dati  di  cui  ai  formulari  FAL  con
l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS,
assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con
il Safe Sea Net, la  piena  accessibilita'  delle  informazioni  alle
altre autorita' competenti, ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre
che agli Stati membri dell'Unione europea. 
  14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo  cessa  a  far
data dal 1° giugno 2015. Fino a tale  data  le  informazioni  di  cui
all'articolo 179  del  codice  della  navigazione,  limitatamente  ai
formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria  sono  direttamente
inoltrate dal comandante della  nave  anche  all'autorita'  doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza  di  frontiera  ed  all'autorita'
sanitaria competenti per il porto di arrivo. 
  15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione  del  formulario
FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive  modificazioni,  che
operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando
non provengono da  un  porto  situato  al  di  fuori  del  territorio
dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo
di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non  vi  fanno  scalo
ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo
di comunicazione dei dati e delle informazioni  di  cui  ai  restanti
formulari FAL e di ogni altro dato che  sia  necessario  acquisire  a
tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in  ottemperanza  della
normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente
o sanitaria. 
  16. Il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni  commerciali
comunicati ai sensi del presente decreto e' soggetto alla  disciplina
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre  2004,  n.  335,
recante attuazione della  direttiva  2002/6/CE  sulle  formalita'  di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri della Comunita'.