Art. 18. 
 
  Il giudizio di epurazione e' affidato in primo grado a  Commissioni
costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o  Ente  autonomo.
Quando si  tratta  di  personale  di  diversi  ruoli  possono  essere
costituite piu', Commissioni presso lo stesso Ministero. 
 
  Le, Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di
un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o
a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario
dell'Amministrazione  e  di  un  terzo  membro  designato   dall'Alto
Commissario per le sanzioni contro il fascismo. 
 
  Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza
e gli Enti sottoposti  a  controllo  dell'Amministrazione  locale  e'
istituita una Commissione nominata dal  Prefetto  e  composta  di  un
magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e
di un membro designato dall'Alto Commissario. 
 
  Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere  nominati
membri   supplenti   e   la    Commissione    puo'    dividersi    in
sotto-commissioni.