Art. 14.
                    (Procedura per l'iscrizione)

  Per l'iscrizione degli enti contemplati dal presente.
  decreto  si  applicano, in quanto compatibili, le norme dettate nel
titolo  secondo  del  regolamento  approvato  con  regio  decreto  12
febbraio   1911,   n.   278,   relativamente  alle  iscrizioni  delle
cooperative  ammissibili  ai  pubblici appalti, salvo le disposizioni
seguenti:
    1)  nello  specchio  nominativo  dei  soci  da  prodursi ai sensi
dell'art.  15  del  citato  regolamento,  in  luogo  dell'indicazione
dell'arte   o  industria  esercitata  dal  socio,  richiesta  per  le
cooperative  di  produzione  e  lavoro,  sara' invece indicata la sua
attivita' di lavoro;.
  2)  per  ottenere  l'iscrizione  i  consorzi  debbono presentare al
Prefetto della provincia apposita domanda corredandola:
    a) di una copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto;
    b)  di un certificato della prefettura comprovante che le singole
cooperative   associate   sono   debitamente  iscritte  nel  registro
prefettizio di cui all'art. 13 del presente decreto;
    c)   di   un  estratto  della  deliberazione  presa  da  ciascuna
cooperativa  per  l'adesione  al consorzio con l'approvazione del suo
statuto;
    d)  della  ricevuta  comprovante  l'eseguito  deposito  presso un
istituto  di  credito  di almeno due decimi del capitale sottoscritto
dagli  enti aderenti. Tale deposito dovra' rimanere presso l'istituto
di credito sino alla legale costituzione del nuovo ente;
    e)  di  un  documento  da cui risulti il nome, cognome e qualita'
degli  amministratori  e  direttori  in  carica e delle altre persone
specialmente autorizzate a trattare per cento dell'ente.
  Il  Prefetto  accertato  che  la struttura e l'organizzazione degli
enti   sono   rispondenti  alle  norme  legislative,  alle  finalita'
statuaria  ed  ai  principi  mutualistici  e,  sentita la Commissione
provinciale,  ordina,  con  proprio  decreto,  la loro iscrizione nel
registro prefettizio.