Art. 15.
      (Istituzione dello schedario generale della cooperazione)

  Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
istituito lo schedario generale della cooperazione.
  In tale schedario sono iscritti:
    a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi nonche' quelli
risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 1;
    b)  i  consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di
cui  alla  legge  25  giugno  1909,  n.  422,  nonche'  i consorzi di
cooperative di altra natura a carattere regionale e nazionale. Questi
ultimi dovranno presentare al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale la stessa documentazione richiesta all'art. 14 per i consorzi
provinciali  e la loro iscrizione nello schedario sara' ordinata con'
decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita,
la Commissione centrale per le cooperative.
  Lo  schedario  e' tenuto distintamente per sezioni come il registro
prefettizio e deve contenere le medesimo indicazioni; esso inoltre e'
diviso per province.
  Lo schedario e' ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.