Art. 16.
(Effetti giuridici dell'iscrizione nel registro e nello schedario)

  L'iscrizione  nei  registri  prefettizi  e nello schedario generale
della  cooperazione implica il riconoscimento giuridico degli enti di
cui alla lettera b) degli articoli 13 e 15.
  La  mancanza  di iscrizione nel registro e nello schedario predetto
esclude   gli   enti   contemplati   nel  presente  decreto  da  ogni
agevolazione  tributaria  o  di  qualsiasi  altra  natura disposta da
questo decreto o da altre leggi.