Art. 8. 
 
  Con effetto dal 1° luglio  1958  il  contributo  speciale  di  cura
previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765,
convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e'  dovuto  da  tutti
coloro che nelle localita' riconosciute  stazioni  di  soggiorno,  di
cura o di turismo esercitano industrie, commerci, arti o professioni,
ed e' corrisposto con una addizionale dell'uno per cento dei  redditi
colpiti dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e
le professioni in categoria B e C1. 
  Ove detta imposta comunale non  sia  istituita,  il  contributo  e'
applicato ai redditi delle industrie, commerci,  arti  e  professioni
soggetti alla imposta di ricchezza  mobile,  in  categoria  B  e  C1,
nonche' ai redditi esenti da tale imposta anche in  virtu'  di  leggi
speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.