Art. 9. 
 
  Il contributo speciale di cura viene riscosso dal Comune in partita
di giro secondo le norme dell'art. 297 del testo unico per la finanza
locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. 
  Il  gettito  di  ogni  rata  bimestrale   dovra'   essere   versato
dall'esattore comunale al tesoriere della Azienda autonoma  di  cura,
di soggiorno o di turismo entro gli stessi termini stabiliti  per  il
versamento delle imposte erariali. 
  I crediti del Comune per il contributo speciale  di  cura  hanno  i
privilegi stabiliti dall'art. 2752, ultimo comma, del Codice civile e
dall'art. 62 del testo unico delle leggi sulla imposta sui redditi di
ricchezza mobile approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021,
subordinatamente ai privilegi spettanti ai crediti per tributi dovuti
allo Stato. 
  Si applica l'art.  63  del  predetto  testo  unico  concernente  la
responsabilita'  solidale   del   nuovo   esercente   nel   caso   di
trasferimento dell'esercizio di industria e commercio. 
  Per la iscrizione a ruolo e  per  la'  riscossione  del  contributo
speciale di cura si applicano le disposizioni vigenti in  materia  di
imposta degli enti locali.