Art. 15.
                         Limiti di utilizzo
  1.  La  pubblica  amministrazione che intende iscriversi all'elenco
dei  gestori di posta elettronica certificata, di cui all'art. 14 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e' tenuta a
presentare  al  CNIPA  una  relazione  tecnica che illustri le misure
adottate   affinche'  l'utilizzo  di  caselle  di  posta  elettronica
rilasciate a privati dall'amministrazione medesima:
    a) costituisca  invio  valido ai sensi dell'art. 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
    b) avvenga  limitatamente ai rapporti di cui al medesimo art. 16,
comma 2.