Art. 5.

  Con  l'osservanza  dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed
in  armonia  con  i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato nelle singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle
seguenti materie:
    1)   elezioni  del  Consiglio  regionale,  in  base  ai  principi
contenuti  nel capo secondo del titolo terzo; .i=4; 2) disciplina del
referendum previsto negli articoli 7 e 33;
    3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
    4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
    5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;
    6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
    7)  disciplina  dei  servizi  pubblici  di interesse regionale ed
assunzione di tali servizi;
    8)  ordinamento  delle  Casse  di  risparmio, delle Casse rurali;
degli  Enti  aventi  carattere locale o regionale per i finanziamenti
delle attivita' economiche nella Regione;
    9)  istituzione  e  ordinamento  di  Enti  di  carattere locale o
regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
    10) miniere, cave e torbiere;
    11)  espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a
carico dello Stato;
   12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
    13) polizia locale, urbana e rurale;
    14)  utilizzazione  delle  acque  pubbliche,  escluse  le  grandi
derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
    15)  istruzione  artigiana e professionale successiva alla scuola
obbligatoria; assistenza scolastica;
    16)  igiene  e  sanita',  assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera,
nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali;
    17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
    18) edilizia popolare;
    19) toponomastica;
    20) servizi antincendi;
    21) annona;
    22) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali.