Art. 7. 
 
  La Regione provvede con legge: 
    1) all'approvazione dei bilanci di previsione  e  dei  rendiconti
consuntivi; 
    2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione  dei  prestiti
indicati nell'articolo 52; 
    3) all'istituzione di nuovi Comuni ed  alla  modificazione  della
loro  circoscrizione   e   denominazione,   intese   le   popolazioni
interessate.