Art. 7. La Regione provvede con legge: 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi; 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52; 3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.