Art. 21.
                 Attribuzioni al Comitato esecutivo

  Il  Comitato  esecutivo  provvede all'attuazione delle delibere del
Consiglio  e  collabora  con  il  presidente nella gestione ordinaria
dell'Ordine.  Adotta,  altresi',  in  caso  di  assoluta  urgenza, le
delibere  di  competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste
nelle  lettere  a),  d)  ed  e)  dell'articolo  20,  con  obbligo  di
sottoporle  a  ratifica  nella  prima riunione, da convocarsi in ogni
caso non oltre un mese.