Art. 3. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, e' fissata a 15 anni compiuti. In agricoltura e nei servizi familiari l'eta' minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli e' fissata a 14 anni compiuti, purche' cio' sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.