Art. 3.

  L'eta'  minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti,
e' fissata a 15 anni compiuti.
  In   agricoltura   e   nei  servizi  familiari  l'eta'  minima  per
l'ammissione  al  lavoro dei fanciulli e' fissata a 14 anni compiuti,
purche'  cio'  sia  compatibile con le esigenze particolari di tutela
della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.