Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 ed all'allegato
1  punto  1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche e
integrazioni, ai fini del presente decreto si definisce:
    a) «consistenza  dell'allevamento»:  il numero di capi mediamente
presenti nell'allevamento;
    b) «stallatico»:  ai  sensi  del  Regolamento  CE 1774/2002 e sue
modificazioni,  gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento,
con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
    c) «effluenti  di  allevamento palabili/non palabili»: miscele di
stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque
di   veicolazione  delle  deiezioni  e/o  materiali  lignocellulosici
utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo
su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
    d) «liquami»:   effluenti   di  allevamento  non  palabili.  Sono
assimilati ai liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento:
      1)  i  liquidi  di  sgrondo  di  materiali  palabili in fase di
stoccaggio;
      2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
      3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
      4)  le  frazioni  non  palabili, da destinare all'utilizzazione
agronomica,  derivanti  da trattamenti di effluenti zootecnici di cui
all'allegato I, tabella 3;
      5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.
  Le  acque  di  lavaggio  di  strutture,  attrezzature  ed  impianti
zootecnici,  se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e
qualora  destinate  ad  utilizzo agronomico, sono da considerare come
liquami;  qualora  non  siano  mescolate  ai liquami, tali acque sono
assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III.
    e) «letami»:  effluenti  di  allevamento palabili, provenienti da
allevamenti  che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se
provenienti dall'attivita' di allevamento:
      1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
      2)  le  deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera
rese  palabili  da  processi di disidratazione naturali o artificiali
che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
      3)   le   frazioni  palabili,  da  destinare  all'utilizzazione
agronomica,  risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui
all'allegato I, tabella 3;
      4)  i  letami,  i  liquami  e/o i materiali ad essi assimilati,
sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
    f) «stoccaggio»: deposito di effluenti di cui agli articoli 7 e 8
e  delle  acque  reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28,
comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/1999 e da
piccole aziende agroalimentari, cosi' come previsto dagli articoli 13
e 14 del presente decreto;
    g) «accumuli  di  letami»:  depositi  temporanei di letami idonei
all'impiego,  effettuati  in  prossimita'  e/o  sui terreni destinati
all'utilizzazione,  cosi'  come  previsto  dall'art.  7,  comma 5 del
presente decreto;
    h) «trattamento»:  qualsiasi  operazione, compreso lo stoccaggio,
atta  a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento,
al  fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire
a ridurre i rischi igienico-sanitari;
    i) «destinatario»:  il  soggetto  che  riceve  gli  effluenti sui
terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
    l) «fertirrigazione»: l'applicazione al suolo effettuata mediante
l'abbinamento  dell'adacquamento  con  la fertilizzazione, attraverso
l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
    m) «allevamenti   di   piccole   dimensioni»:   allevamenti   con
produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000 Kg;
    n) «area aziendale omogenea»: porzione della superficie aziendale
uniforme  per  caratteristiche  quali  ad  esempio  quelle dei suoli,
avvicendamenti  colturali,  tecniche  colturali, rese colturali, dati
meteorologici   e   livello   di   vulnerabilita'  individuato  dalla
cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
    o) «codice di buona pratica agricola» (CBPA): il codice di cui al
decreto  19 aprile  1999  del  Ministro  per  le  politiche agricole,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999;
    p) «allevamenti,  aziende e contenitori di stoccaggio esistenti»:
ai  fini  dell'utilizzazione agronomica di cui al presente decreto si
intendono  quelli  in  esercizio alla data di entrata in vigore dello
stesso.