Art. 17. 
                 Registro riepilogativo di magazzino 
 
  Le societa', gli enti e gli imprenditori  commerciali,  di  cui  al
primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro  riepilogativo
di magazzino entro il termine stabilito per  la  presentazione  della
dichiarazione. 
  Nel registro devono essere  distintamente  indicate,  per  ciascuna
delle categorie e voci di cui al primo comma dell'art. 62 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  le
quantita' esistenti all'inizio del periodo  d'imposta,  le  quantita'
complessivamente  entrate  e  uscite  nel  periodo  e  le   quantita'
esistenti al termine del periodo stesso. Le quantita' in entrata e in
uscita devono essere distinte a seconda che siano  state  acquistate,
rese da clienti, vendute, rese a fornitori. 
  I  soggetti  che  esercitano  attivita'  industriali  dirette  alla
produzione di beni devono tenere distinte,  nel  registro,  anche  le
quantita' prodotte o passate in lavorazione. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni
dalla 23 febbraio 1978, n. 38, e'  visualizzabile  nell'aggiornamento
successivo dello stesso.