Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
  1.  Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la
liberta'  di  concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul
territorio  nazionale  e  il  corretto  ed uniforme funzionamento del
mercato,   nonche'  ad  assicurare  ai  consumatori  finali  migliori
condizioni  di  accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul
territorio  nazionale,  in conformita' al principio comunitario della
concorrenza  e  alle  regole  sancite  dagli articoli 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea.
  2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963,
n.  161,  e  successive  modificazioni,  e  17 agosto 2005, n. 174, e
l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
soggette  alla  sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare
((allo  sportello  unico  del  comune,  laddove esiste,)) o al comune
territorialmente  competente  ai sensi della normativa vigente, e non
possono  essere  subordinate  al rispetto del criterio della distanza
minima  o  di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza
di  altri  soggetti  svolgenti  la  medesima attivita', e al rispetto
dell'obbligo  di  chiusura  infrasettimanale.  Sono  fatti  salvi  il
possesso   dei   requisiti   di   qualificazione  professionale,  ove
prescritti,  e  la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
  3.  Le  attivita'  di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 7 luglio
1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al
decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n.
221,  sono  soggette  alla  sola dichiarazione di inizio attivita' ai
sensi   della   normativa  vigente,  da  presentare  alla  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura competente, e non
possono  essere  subordinate  a  particolari requisiti professionali,
culturali  e  di  esperienza  professionale.  Sono  fatti  salvi, ove
richiesti  dalla  normativa  vigente,  i  requisiti di onorabilita' e
capacita'   economico-finanziaria.   ((Per   l'esercizio  delle  sole
attivita' di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita'
economico-finanziaria    di   cui   alla   lettera b)   del   comma 1
dell'articolo 5  del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  30 giugno  2003,  n.  221.))  Resta  salva  la
disciplina    vigente    per   le   attivita'   di   disinfestazione,
derattizzazione   e  sanificazione  ed  in  ogni  caso  le  attivita'
professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo
nel  pieno  rispetto della normativa vigente in materia di tutela del
lavoro  e  della  salute  ed  in  particolare del decreto legislativo
19 settembre  1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  e della
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
  4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come
disciplinate  dall'articolo 7  della  legge  29 marzo 2001, n. 135, e
successive  modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo
di  autorizzazioni  preventive, al rispetto di parametri numerici e a
requisiti  di  residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione  professionale ((previsti dalle normative regionali.))
Ai  soggetti  titolari  di  laurea in lettere con indirizzo in storia
dell'arte   o  in  archeologia  o  titolo  equipollente,  l'esercizio
dell'attivita'  di  guida  turistica  ((non  puo'  essere negato, ne'
subordinato  allo  svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove
selettive,  salva  la previa verifica delle conoscenze linguistiche e
del  territorio  di  riferimento.  Al  fine di migliorare la qualita'
dell'offerta  del  servizio  in  relazione  a  specifici  territori o
contesti  tematici,  le regioni promuovono sistemi di accreditamento,
non  vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari
siti,  localita'  e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma
universitario  in  materia  turistica  o titolo equipollente non puo'
essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico,
fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non
siano  state  oggetto  del  corso di studi. I soggetti abilitati allo
svolgimento    dell'attivita'    di   guida   turistica   nell'ambito
dell'ordinamento  giuridico  del  Paese  comunitario  di appartenenza
operano  in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita'
di  alcuna  autorizzazione,  ne'  abilitazione,  sia  essa generale o
specifica.))
  5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di
inizio   attivita'   da  presentare  all'amministrazione  provinciale
territorialmente  competente  ai sensi della normativa vigente, fatto
salvo  il  rispetto  dei  requisiti  morali  e  professionali,  della
capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti
dalla  stessa  normativa. ((All'articolo 123 del codice della strada,
di  cui  al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e'
sostituito  dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa  e  tecnica  da  parte  delle  province".)) Al comma 3
dell'articolo 123  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
parola:    "autorizzazione"    e'    sostituita    dalle    seguenti:
(("dichiarazioni  di  inizio  attivita'"))  e le parole da: "e per la
limitazione"  a:  "del  territorio"  sono  soppresse.  ((Al  comma 11
dell'articolo 123  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al
primo  periodo,  le  parole:  "senza  autorizzazione" sono sostituite
dalle  seguenti:  "senza  la  dichiarazione  di  inizio attivita' o i
requisiti  prescritti"  e  le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  10.000  a  euro 15.000".)) I
commi 3,  4,  5,  6  e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
((  5-bis.  All'articolo 123  del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma
2"  sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche,
le  societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di
inizio attivita'. Il titolare";
    b) al   comma 5,  primo  periodo,  le  parole:  "L'autorizzazione
rilasciata  a  chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione
puo' essere presentata da chi";
    c) al  comma 6,  le  parole:  "L'autorizzazione  non  puo' essere
rilasciata  ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non
puo' essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite
dalle seguenti: "e da coloro";
    d) al  comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della
autorizzazione  di  cui  al  comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"per la dichiarazione di inizio attivita'".
  5-ter.  All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  al  comma 4,  secondo  periodo,  le parole: "gestione diretta e
personale  dell'esercizio  e  dei  beni patrimoniali" sono sostituite
dalle  seguenti: "proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva
e  permanente  dell'esercizio,  nonche¨  la gestione diretta dei beni
patrimoniali",  e  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel
caso  di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola,  per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti
i  requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che
deve  essere  dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un
responsabile  didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare  ovvero  anche,  nel  caso  di  societa'  di  persone  o di
capitali,  quale  rispettivamente  socio o amministratore, che sia in
possesso  dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppresso. Le
disposizioni  del  presente comma si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  5-quater.  All'articolo 123,  comma 5,  primo  periodo, del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  le  parole: "o istruttore di
guida"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "e istruttore di guida con
almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si
applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  5-quinquies.   All'articolo 123,   comma 5,  secondo  periodo,  del
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso
di societa' od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.
  5-sexies.  All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  al  comma 8,  alinea,  le  parole:  "L'autorizzazione" sono
sostituite dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9,
alinea,  le  parole:  "L'autorizzazione  e' revocata" sono sostituite
dalle  seguenti:  "L'esercizio  dell'autoscuola e' revocato"; dopo il
comma 9  e'  inserito  il  seguente:  "9-bis.  In  caso di revoca per
sopravvenuta   carenza   dei   requisiti   morali   del  titolare,  a
quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato
potra'  conseguire  una  nuova  idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".
  5-septies.  All'articolo 123,  comma 10,  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneita'" sono
inserite  le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica,
con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli
insegnanti  e  degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si
accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti
dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione   del  presente  decreto.  Nelle  more  possono  accedere
all'esame  di  insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la
relativa  domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  5-octies.  All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  "11-bis.  L'istruzione  o la formazione dei conducenti impartita in
forma  professionale  o,  comunque,  a  fine  di lucro al di fuori di
quanto  disciplinato  dal  presente  articolo  costituisce  esercizio
abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare  abusivamente  l'attivita'  di autoscuola e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro  15.000.  Si  applica  inoltre  il  disposto del comma 9-bis del
presente articolo".
  5-novies.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti
emana una o piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita'
di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
  5-decies.  Al  fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei
corrispettivi  richiesti  dalle autoscuole per l'educazione stradale,
l'istruzione   e  la  formazione  dei  conducenti,  il  Ministro  dei
trasporti,  con  proprio  decreto,  da  adottare entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto,  stabilisce un modello unificato nel quale ciascun
esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la
competente  amministrazione  provinciale,  nonche¨  le  modalita'  di
esposizione e informazione per l'utenza.))
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogate  le  disposizioni  legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
  7.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni
normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
  8.  Dopo  il  quinto  comma dell'articolo 1  della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e' inserito il seguente:
  «L'iscrizione  all'albo  dei consulenti del lavoro non e' richiesta
per  i  soggetti  abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento  giuridico  comunitario di appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
  9.  All'articolo 9,  comma 4,  del  decreto legislativo 21 novembre
2005,  n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che
le   relazioni  di  traffico  proposte  nei  programmi  di  esercizio
interessino  localita'  distanti  piu'  di 30 km da quelle servite da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi
di  linea  oggetto  di concessione statale. La distanza di 30 km deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei  comuni  in  cui  sono  ricomprese  le  localita'  oggetto  della
relazione di traffico"».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 81, 82 e 86 del
          Trattato  costitutivo  della  Comunita' europea, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Comunita' europee n. C325
          del 24 dicembre 2002.
              «Art. 81. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune
          e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
          di  associazioni  di imprese e tutte le pratiche concordate
          che  possano  pregiudicare  il commercio tra Stati membri e
          che   abbiano  per  oggetto  e  per  effetto  di  impedire,
          restringere   o   falsare   il   gioco   della  concorrenza
          all'interno  del  mercato  comune  ed in particolare quelli
          consistenti nel:
                a) fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
          d'acquisto   o   di  vendita  ovvero  altre  condizioni  di
          transazione;
                b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
          lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
                c) ripartire    i    mercati    o    le    fonti   di
          approvvigionamento;
                d) applicare,  nei rapporti commerciali con gli altri
          contraenti,    condizioni    dissimili    per   prestazioni
          equivalenti,  cosi'  da  determinare  per questi ultimi uno
          svantaggio nella concorrenza;
                e) subordinare    la    conclusione    di   contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
          gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
          dei contratti stessi.
              2.  Gli  accordi  o  decisioni,  vietati  in virtu' del
          presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
              3.  Tuttavia,  le  disposizioni del paragrafo 1 possono
          essere dichiarate inapplicabili:
                a  qualsiasi  accordo  o  categoria  di  accordi  fra
          imprese;
                a  qualsiasi  decisione  o  categoria di decisioni di
          associazioni di imprese, e
                a   qualsiasi   pratica  concordata  o  categoria  di
          pratiche concordate,
          che   contribuiscano   a  migliorare  la  produzione  o  la
          distribuzione  dei  prodotti  o  a  promuovere il progresso
          tecnico  o  economico, pur riservando agli utilizzatori una
          congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
                a) imporre  alle  imprese interessate restrizioni che
          non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
                b) dare  a  tali imprese la possibilita' di eliminare
          la  concorrenza  per  una parte sostanziale dei prodotti di
          cui trattasi.
              (Omissis).
              Art.  83.  -  1.  I regolamenti e le direttive utili ai
          fini   dell'applicazione  dei  principi  contemplati  dagli
          articoli 81 e 82 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera
          a  maggioranza  qualificata su proposta della Commissione e
          previa consultazione del Parlamento europeo.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  al paragrafo 1 hanno, in
          particolare, lo scopo di:
                a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'art.
          81,  paragrafo 1,  e  all'art.  82,  comminando  ammende  e
          penalita' di mora;
                b) determinare le modalita' di applicazione dell'art.
          81,   paragrafo 3,   avendo  riguardo  alla  necessita'  di
          esercitare  una  sorveglianza  efficace  e,  nel  contempo,
          semplificare,    per   quanto   possibile,   il   controllo
          amministrativo;
                c) precisare,   eventualmente,  per  i  vari  settori
          economici,  il  campo  di  applicazione  delle disposizioni
          degli articoli 81 e 82;
                d) definire  i rispettivi compiti della Commissione e
          della    Corte   di   giustizia   nell'applicazione   delle
          disposizioni contemplate dal presente paragrafo;
                e) definire  i rapporti fra le legislazioni nazionali
          da  una  parte  e  le  disposizioni  della presente sezione
          nonche'   quelle  adottate  in  applicazione  del  presente
          articolo, dall'altra.
              (Omissis).
              Art.  86.  -  1.  Gli  Stati  membri  non  emanano  ne'
          mantengono,  nei  confronti delle imprese pubbliche e delle
          imprese  cui  riconoscono  diritti  speciali  o  esclusivi,
          alcuna  misura  contraria alle norme del presente trattato,
          specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81
          a 89 inclusi.
              2.  Le  imprese incaricate della gestione di servizi di
          interesse   economico   generale   o  aventi  carattere  di
          monopolio  fiscale  sono sottoposte alle norme del presente
          trattato,  e in particolare alle regole di concorrenza, nei
          limiti  in  cui  l'applicazione  di  tali  norme  non  osti
          all'adempimento,  in  linea  di  diritto  e di fatto, della
          specifica  missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
          non  deve  essere  compromesso  in  misura  contraria  agli
          interessi della Comunita'.
              3.   La   Commissione  vigila  sull'applicazione  delle
          disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
          agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
              (Omissis).».
              - La   legge   14 febbraio  1963,  n.  161  (Disciplina
          dell'attivita'  di  barbiere,  parrucchiere  ed affini), e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1963, n. 66.
              - La   legge   17 agosto   2005,   n.  174  (Disciplina
          dell'attivita'   di   acconciatore)   e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204.
              - La   legge   4 gennaio   1990,   n.   1   (Disciplina
          dell'attivita'  di  estetista) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 5 gennaio 1990, n. 4.
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  7 luglio  1997, n. 274 (Regolamento di
          attuazione  degli  articoli 1  e  4  della legge 25 gennaio
          1994,  n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia,
          di  disinfezione,  di disinfestazione, di derattizzazione e
          di  sanificazione),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 agosto 1997, n. 188.
              - Il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive
          30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di
          attuazione  dell'art.  17  della  legge 5 marzo 2001, n. 57
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66 in
          materia  di riqualificazione delle imprese di facchinaggio)
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2003, n.
          192.
              - Si   riporta   il  testo  della  lettera b),  comma 1
          dell'art. 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
          delle   attivita'   produttive   30 giugno  2003,  n.  221,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2003, n. 192:
              «Art. 5 (Requisiti di capacita' economico-finanziaria).
          -  1. Per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio di cui
          all'art.     2,     sono     requisiti     di     capacita'
          economico-finanziaria:
                a) una comprovata affidabilita' attestata da istituto
          bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova
          del  requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo
          anno di attivita';
                b) il  possesso  di  un  patrimonio  netto  (capitale
          sociale  piu'  riserve)  pari  almeno  all'8  per cento del
          fatturato   totale   dell'impresa,  specifico  nel  settore
          facchinaggio,    al   31 dicembre   dell'anno   precedente.
          L'impresa  ha  facolta'  di assumere nuovi contratti, salvo
          l'obbligo  dell'adeguamento  del  patrimonio  in  occasione
          dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese
          di  nuova  costituzione  il  requisito si intende posseduto
          alla  fine  del  primo  esercizio finanziario utile. Per le
          imprese  individuali  il  requisito  si intende riferito ai
          beni  strumentali  predisposti per l'esercizio dell'impresa
          ed  interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del
          possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da
          dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio;
              (Omissis).».
              - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626
          (Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
          99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE  e 2003/18/CE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  durante  il  lavoro),  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 novembre  1994, n. 265, supplemento
          ordinario.
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo
          2001,  n.  135,  e  successive modificazioni (Riforma della
          legislazione   nazionale  del  turismo),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92:
              «Art.     7    (Imprese    turistiche    e    attivita'
          professionali). - 1.  Sono  imprese  turistiche  quelle che
          esercitano   attivita'   economiche,   organizzate  per  la
          produzione,  la commercializzazione, l'intermediazione e la
          gestione  di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti
          balneari,  di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli
          di  somministrazione  facenti  parte  dei sistemi turistici
          locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
              2.   L'individuazione   delle   tipologie   di  imprese
          turistiche  di  cui  al  comma 1  e'  predisposta  ai sensi
          dell'art. 2, comma 4, lettera b).
              3.  L'iscrizione  al registro delle imprese di cui alla
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e
          secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione
          per l'esercizio dell'attivita' turistica.
              4.  Fermi  restando  i limiti previsti dalla disciplina
          comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle
          imprese   turistiche   sono   estesi   le  agevolazioni,  i
          contributi,  le  sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di
          qualsiasi   genere   previsti   dalle   norme  vigenti  per
          l'industria,  cosi'  come definita dall'art. 17 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse
          finanziarie  a  tale  fine disponibili ed in conformita' ai
          criteri definiti dalla normativa vigente.
              5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e
          forniscono  servizi di promozione dell'attivita' turistica,
          nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento
          e guida dei turisti.
              6.  Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita'
          di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le
          guide,  ha  validita'  su tutto il territorio nazionale, in
          conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti ai sensi
          dell'art. 2, comma 4, lettera g).
              7.  Le  imprese  turistiche e gli esercenti professioni
          turistiche  non  appartenenti  ai  Paesi membri dell'Unione
          europea  possono  essere  autorizzati  a  stabilirsi  e  ad
          esercitare   le   loro  attivita'  in  Italia,  secondo  il
          principio  di reciprocita', previa iscrizione delle imprese
          nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano
          i requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli
          esercenti  le  attivita'  professionali  del  turismo,  dei
          requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 44
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              8.  Sono  fatte  salve  le abilitazioni gia' conseguite
          alla data di entrata in vigore della presente legge.
              9.  Le  associazioni  senza scopo di lucro, che operano
          per  finalita'  ricreative, culturali, religiose o sociali,
          sono  autorizzate  ad  esercitare  le  attivita'  di cui al
          comma 1  esclusivamente  per i propri aderenti ed associati
          anche  se  appartenenti  ad  associazioni  straniere aventi
          finalita'   analoghe  e  legate  fra  di  loro  da  accordi
          internazionali  di  collaborazione.  A tal fine le predette
          associazioni  devono  uniformarsi  a  quanto previsto dalla
          Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio
          (CCV),  resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084,
          dal  decreto  legislativo  23 novembre  1991,  n.  392,  di
          attuazione   della  direttiva  n.  82/470/CEE  nella  parte
          concernente  gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto
          legislativo  17 marzo  1995,  n.  111,  di attuazione della
          direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed
          i circuiti "tutto compreso".
              10.  Le  associazioni  senza scopo di lucro che operano
          per  la  promozione  del  turismo giovanile, culturale, dei
          disabili   e  comunque  delle  fasce  meno  abbienti  della
          popolazione,   nonche'   le  associazioni  pro  loco,  sono
          ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato,  ai  benefici  di  cui alla legge 11 luglio 1986, n.
          390,  e  successive  modificazioni, relativamente ai propri
          fini istituzionali.
              (Omissis).».
              - Si  riportano  i testi dei commi 2, 3 e 11, dell'art.
          123  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
          codice  della  strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio   1992,   n.  114,  supplemento  ordinario,  come
          modificati dalla presente legge:
              «Art. 123 (Autoscuole). - (Omissis).
              2.    Le   autoscuole   sono   soggette   a   vigilanza
          amministrativa e tecnica da parte delle province.
              3. I compiti delle province in materia di dichiarazione
          di  inizio  attivita'  e  di vigilanza amministrativa sulle
          autoscuole  sono  svolti  sulla  base di apposite difettive
          emanate  dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          nel  rispetto  dei principi legislativi ed in modo uniforme
          per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
              (Omissis).
              11. Chiunque    gestisce    un'autoscuola    senza   la
          dichiarazione  di inizio attivita' o i requisiti prescritti
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione
          consegue     la    sanzione    amministrativa    accessoria
          dell'immediata  chiusura  dell'autoscuola  e  di cessazione
          della  relativa  attivita', ordinata dal competente ufficio
          secondo  le  norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
          VI.
              (Omissis).».
              - Si  riportano  il  testo  dell'art. 1 del decreto del
          Ministro  dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995,
          n.  317  (Regolamento  recante la disciplina dell'attivita'
          delle  autoscuole),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 luglio  1995,  n.  177,  come  modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   1(Attivita'   e   limitazione   numerica  delle
          autoscuole). - 1.  Le  autoscuole  possono  svolgere, oltre
          all'attivita'   di  insegnamento  alla  guida,  cosi'  come
          previsto  all'art.  335  del  regolamento di esecuzione del
          codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie
          per  il  conseguimento  dell'idoneita'  alla guida e per il
          rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni
          e  nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di
          guida,  come  previsto  agli  articoli 6, 7 e 8 della legge
          8 agosto 1991, n. 264.
              2.
              3-7. (abrogati).».
              - Si riportano i testi dei commi 4-13 dell'art. 123 del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18 maggio   1992,   n.  114,
          supplemento   ordinario,  come  modificati  dalla  presente
          legge:
              «Art. 123 (Autoscuole). - (Omissis).
              4.  Le  persone  fisiche o giuridiche, le societa', gli
          enti  possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio
          attivita'.  Il titolare deve avere la proprieta' e gestione
          diretta,  personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,
          nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali; nel caso
          di    apertura    di   ulteriori   sedi   per   l'esercizio
          dell'attivita'  di  autoscuola,  per  ciascuna  deve essere
          dimostrato  il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad
          eccezione  della  capacita'  finanziaria  che  deve  essere
          dimostrata  per  una  sola  sede, e deve essere preposto un
          responsabile  didattico,  in  organico  quale  dipendente o
          collaboratore  familiare ovvero anche, nel caso di societa'
          di  persone  o  di  capitali, quale rispettivamente socio o
          amministratore,  che sia in possesso dell'idoneita' tecnica
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del concedente.
              5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
          compiuto  gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia
          in  possesso  di adeguata capacita' finanziaria, di diploma
          di  istruzione  di  secondo  grado  e di abilitazione quale
          insegnante  di  teoria  e  istruttore  di  guida con almeno
          un'esperienza   biennale.   Per  le  persone  giuridiche  i
          requisiti  richiesti dal presente comma, ad eccezione della
          capacita'  finanziaria  che  deve  essere  posseduta  dalla
          persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
              6.  La  dichiarazione  non  puo'  essere presentata dai
          delinquenti  abituali,  professionali  o  per tendenza e da
          coloro  che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative di
          sicurezza  personali  o alle misure di prevenzione previste
          dall'art. 120, comma 1.
              (Omissis).
              8.   L'attivita'  dell'autoscuola  e'  sospesa  per  un
          periodo da uno a tre mesi quando:
                a) l'attivita'    dell'autoscuola   non   si   svolga
          regolarmente;
                b) il  titolare  non provveda alla sostituzione degli
          insegnanti  o  degli istruttori che non siano piu' ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri;
                c) il  titolare  non ottemperi alle disposizioni date
          dall'ufficio  competente  del  Dipartimento per i trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola.
              9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
                a) siano  venuti  meno  la  capacita' finanziaria e i
          requisiti morali del titolare;
                b) venga  meno  l'attrezzatura  tecnica  e  didattica
          dell'autoscuola;
                c) siano  stati adottati piu' di due provvedimenti di
          sospensione in un quinquennio.
              9-bis.  In  caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
          requisiti  morali del titolare, a quest'ultimo e' perimenti
          revocata    l'idoneita'   tecnica.   L'interessato   potra'
          conseguire  una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
              10.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti
          stabilisce,  con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione  iniziale e periodica, con i relativi programmi,
          degli  insegnanti  e  degli istruttori delle autoscuole per
          conducenti;  le  prescrizioni sui locali e sull'arredamento
          didattico,   anche   al   fine  di  consentire  l'eventuale
          svolgimento  degli  esami,  nonche'  la durata dei corsi; i
          programmi  di  esame  per  l'accertamento  della  idoneita'
          tecnica  degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede
          dopo  la  citata  formazione iniziale; i programmi di esame
          per il conseguimento della patente di guida.
              11. (Omissis).
              11-bis.  L'istruzione  o  la  formazione dei conducenti
          impartita  in  forma  professionale  o, comunque, a fine di
          lucro  al  di  fuori  di  quanto  disciplinato dal presente
          articolo costituisce  esercizio  abusivo  dell'attivita' di
          autoscuola.  Chiunque  esercita  o  concorre  ad esercitare
          abusivamente  l'attivita'  di  autoscuola  e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          10.000  a  euro  15.000. Si applica inoltre il disposto del
          comma 9-bis del presente articolo.
              13.  Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
          la   dichiarazione  di  inizio  attivita'.  Con  lo  stesso
          regolamento  saranno  dettate  norme per lo svolgimento, da
          parte  degli enti pubblici non economici, dell'attivita' di
          consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma inserito  dopo  il
          comma 5  dell'art.  1  della  legge  11 gennaio 1979, n. 12
          (Norme  per  l'ordinamento  della professione di consulente
          del lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
          1979, n. 20, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1 (Esercizio della professione di consulente del
          lavoro). - (Omissis).
              L'iscrizione  all'albo dei consulenti del lavoro non e'
          richiesta  per  i soggetti abilitati allo svolgimento delle
          predette  attivita'  dall'ordinamento giuridico comunitario
          di  appartenenza, che operino in Italia in regime di libera
          prestazione di servizi.
              (Omissis).».
              - Si  riporta  il  comma 4  dell'art.  9,  del  decreto
          legislativo  21 novembre 2005, n. 285 (Riordino dei servizi
          automobilistici   interregionali  di  competenza  statale),
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6,
          supplemento   ordinario,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «4. Fino    al   31 dicembre   2010,   possono   essere
          autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche
          intese  ad  introdurre  nuove  relazioni  di  traffico  nei
          servizi  di  linea  gia'  esistenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo.
              (Omissis).».