Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e
di  valorizzazione  dell'autonomia  scolastica.  Misure in materia di
rottamazione  di  autoveicoli.  Semplificazione  del  procedimento di
cancellazione  dell'ipoteca  per  i  mutui  immobiliari. Revoca delle
concessioni  per  la  progettazione e la costruzione di linee ad alta
velocita'  e  nuova  disciplina  degli affidamenti contrattuali nella
revoca  di  atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore
((  1.  Fanno  parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore
di  cui  al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni,   i   licei,  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti
professionali  di  cui  all'articolo 191, comma 2, del testo unico di
cui  al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati
al  conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.))
Nell'articolo 2  del  decreto  legislativo  n. 226 del 2005, al primo
periodo   del  comma 6  sono  soppresse  le  parole:  «economico,»  e
«tecnologico»,  e  il  comma 8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8. I
percorsi   del   liceo  artistico  si  articolano  in  indirizzi  per
corrispondere  ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto
legislativo  n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2
e gli articoli 6 e 10.
((  1-bis.  Gli  istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
al  comma 1  sono  riordinati  e  potenziati  come istituti tecnici e
professionali,  appartenenti  al  sistema  dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma
di  cui  al  medesimo  comma 1; gli istituti di istruzione secondaria
superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento
di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  attivano  ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa,  ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con
la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli
enti locali.
  1-ter.  Nel  quadro  del  riordino  e  del  potenziamento di cui al
comma 1-bis,  con  uno  o  piu'  regolamenti adottati con decreto del
Ministro   della   pubblica  istruzione  ai  sensi  dell'articolo 17,
comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, previo parere delle
competenti  Commissioni  parlamentari  da rendere entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso
il  quale  i  regolamenti  possono  comunque  essere  adottati,  sono
previsti:  la  riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro
ammodernamento  nell'ambito  di  ampi  settori tecnico-professionali,
articolati  in  un'area  di  istruzione  generale,  comune  a tutti i
percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi
e  i  relativi  risultati di apprendimento; la previsione di un monte
ore  annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del
monte  ore  complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e
tecnologico  dal  decreto  legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del
monte  ore  complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1,
comma 605,  lettera f),  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296; la
conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di  potenziare  le  attivita'  laboratoriali, di stage e di tirocini;
l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore.
  1-quater.  I  regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro
il  31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo
periodo,   del   decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,  e
successive   modificazioni,   le   parole:   «a  decorrere  dall'anno
scolastico e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,».
  1-quinquies.  Sono  adottate  apposite linee guida, predisposte dal
Ministro   della   pubblica   istruzione   e   d'intesa,   ai   sensi
dell'articolo 3  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del medesimo decreto
legislativo,  al  fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi
degli  istituti  tecnico-professionali  e  i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e
diplomi  professionali  di  competenza  delle  regioni compresi in un
apposito repertorio nazionale.
  1-sexies.  All'attuazione  dei  commi da  1-bis  a  1-quinquies  si
provvede  nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
  2.  Fatta  salva  l'autonomia  delle  istituzioni scolastiche e nel
rispetto  delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono
essere  costituiti,  in  ambito  provinciale o sub-provinciale, «poli
tecnico-professionali»  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti
professionali,    le   strutture   della   formazione   professionale
accreditate   ai   sensi   dell'articolo 1,  comma 624,  della  legge
27 dicembre  2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del
sistema  dell'istruzione  e  formazione  tecnica superiore denominate
«istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui
all'articolo 1,  comma 631,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296. I
«poli»  sono  costituiti sulla base della programmazione dell'offerta
formativa,  comprensiva  della  formazione  tecnica  superiore, delle
regioni,  che  concorrono  alla  loro realizzazione in relazione alla
partecipazione  delle  strutture formative di competenza regionale. I
«poli»,  di  natura  consortile, sono costituiti secondo le modalita'
previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di
promuovere  in  modo  stabile  e organico la diffusione della cultura
scientifica  e  tecnica  e  di  sostenere  le  misure per la crescita
sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri
organi  da  definire  nelle  relative convenzioni. All'attuazione del
presente   comma si   provvede   nell'ambito   delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita'  ai  loro statuti e alle
relative norme di attuazione.
  3.  Al  testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 15,   comma 1,  dopo  la  lettera  i-septies)  e'
aggiunta  la  seguente:  «i-octies)  le  erogazioni liberali a favore
degli  istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari
senza  scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione
di  cui  alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,
finalizzate  all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia scolastica e
all'ampliamento   dell'offerta  formativa;  la  detrazione  spetta  a
condizione  che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca  o  ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
pagamento  previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.»;
    b) all'articolo 100,  comma 2,  dopo la lettera o) e' aggiunta la
seguente:  «o-bis)  le  erogazioni  liberali  a favore degli istituti
scolastici  di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro  appartenenti  al  sistema  nazionale di istruzione di cui alla
legge  10 marzo  2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione     tecnologica,     all'edilizia     scolastica    e
all'ampliamento  dell'offerta  formativa,  nel limite del 2 per cento
del  reddito  d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento
di  tali  erogazioni  sia  eseguito  tramite  banca o ufficio postale
ovvero   mediante   gli   altri   sistemi   di   pagamento   previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
    c) all'articolo 147,  comma 1,  le  parole:  «e  i-quater)»  sono
sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
  4.  All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro
per  l'anno  2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
si provvede:
    a)  per  l'anno  2008,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'
esistenti  sulle  contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine
sono  vincolate  per  essere  versate  all'entrata del bilancio dello
Stato  nel  predetto  anno.  Con  decreto del Ministro della pubblica
istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
per  la  determinazione  delle  somme  da vincolare su ciascuna delle
predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
    b) a   decorrere   dal  2009  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio   degli   oneri   di  cui  al  comma 3,  anche  ai  fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati ai sensi
dell'articolo 7,  secondo  comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468,  prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure  di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
  6-bis.  Il  Ministro  della pubblica istruzione riferisce, dopo due
anni   di  applicazione,  alle  competenti  Commissioni  parlamentari
sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
  7.  I  soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3
non  possono  far  parte  del  consiglio  di  istituto e della giunta
esecutiva  delle  istituzioni  scolastiche.  Sono esclusi dal divieto
coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore
a  2.000  euro  in  ciascun  anno  scolastico.  I dati concernenti le
erogazioni  liberali  di  cui  al  comma 3,  e  in particolare quelli
concernenti  la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono
dati  personali  agli effetti del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  8.  Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
  8-bis.  Al  decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1,  dell'articolo 1  dopo le parole: «costituito dal
sistema»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dell'istruzione  secondaria
superiore»  e conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse;
al  medesimo comma, le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Assolto l'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1,  comma 622  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
secondo ciclo»;
    b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8
sono soppressi;
    c) all'articolo 3,  comma 2,  ultimo  periodo,  sono  soppressi i
riferimenti agli articoli 6 e 10;
    d) all'allegato  B  le  parole  da:  «Liceo economico» fino a: «i
fenomeni  economici  e  sociali»  e da: «Liceo tecnologico» fino alla
fine sono soppresse.
  8-ter.  Dalle  abrogazioni  previste dall'articolo 31, comma 2, del
decreto   legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,  sono  escluse  le
disposizioni  del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994,   n.  297,  che  fanno  riferimento  agli  istituti  tecnici  e
professionali.
  8-quater.  Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225
del  medesimo  articolo,  al  fine  di favorire il contenimento delle
emissioni  inquinanti  ed  il  risparmio  energetico  nell'ambito del
riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla  rottamazione  senza  sostituzione  e  non  spettano  in caso di
acquisto  di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data
della  rottamazione  medesima.  Il medesimo contributo e il beneficio
predetti  sono  estesi  alle  stesse  condizioni e modalita' indicate
nelle  citate  disposizioni anche alle autovetture immatricolate come
euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
  8-quinquies.  All'articolo 1,  comma 225,  della  legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  dopo  le  parole:  «di  domicilio,» sono inserite le
seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,».
  8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in
deroga  all'articolo 2847  del  codice  civile,  se  il  creditore e'
soggetto   esercente  attivita'  bancaria  o  finanziaria,  l'ipoteca
iscritta  a  garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
si   estingue   automaticamente  alla  data  di  avvenuta  estinzione
dell'obbligazione garantita.
  8-septies.   Il  creditore  e'  tenuto  a  rilasciare  al  debitore
quietanza  attestante  la  data  di  estinzione dell'obbligazione e a
trasmettere  al  conservatore  la relativa comunicazione entro trenta
giorni   dalla   stessa   data,   secondo  le  modalita'  di  cui  al
comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.
  8-octies.  L'Agenzia  del  territorio, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalita' di
trasmissione  della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in
via  telematica,  tali  da assicurare la provenienza della stessa dal
creditore  o  da  persona  da  questo  addetta o preposta a qualsiasi
titolo.
  8-novies.  L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo
un  giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio
ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi
alla scadenza dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice
civile  per  la  rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In
tal  caso  l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della
dichiarazione,  procede  all'annotazione  in  margine  all'iscrizione
dell'ipoteca  e  fino  a  tale  momento rende comunque conoscibile ai
terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
  8-decies.   Decorso   il  termine  di  cui  al  comma 8-septies  il
conservatore,  accertata  la  presenza  della comunicazione di cui al
medesimo   comma secondo   modalita'  conformi  alle  previsioni  del
comma 8-octies   ed   in  mancanza  della  comunicazione  di  cui  al
comma 8-novies,  procede  d'ufficio  alla  cancellazione dell'ipoteca
entro  il  giorno  successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende
comunque  conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
comma 8-septies.
  8-undecies.  Ai  fini  dei  commi da  8-sexies a 8-terdecies non e'
necessaria l'autentica notarile.
  8-duodecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  8-sexies  a
8-terdecies  trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui
ai  commi 8-septies  e  8-novies  per  i  mutui immobiliari estinti a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore della stessa legge di
conversione   e   sono   abrogate   le   disposizioni  legislative  e
regolamentari  statali  incompatibili  con  le disposizioni di cui ai
commi da  8-sexies  a  8-undecies  e  le clausole in contrasto con le
prescrizioni  di  cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e
non comportano la nullita' del contratto.
  8-terdecies.  Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies
estinti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
conversione  del  presente  decreto  e  la  cui ipoteca non sia stata
ancora   cancellata   alla  medesima  data,  il  termine  di  cui  al
comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da
parte  del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
  8-quaterdecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 8-sexies a
8-terdecies  del  presente  articolo e  di  cui  agli  articoli 7 e 8
trovano  applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche
per  i  finanziamenti  concessi da enti di previdenza obbligatoria ai
loro iscritti.
  8-quinquiesdecies.  Al  fine di consentire che la realizzazione del
Sistema  alta  velocita'  avvenga  tramite  affidamenti  e  modalita'
competitivi  conformi  alla  normativa  vigente a livello nazionale e
comunitario,  nonche'  in tempi e con limiti di spesa compatibili con
le  priorita'  ed  i  programmi  di investimento delle infrastrutture
ferroviarie,  nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti
dal   decreto   legislativo   8 luglio   2003,  n.  188,  al  gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  e  degli impegni assunti
dallo   Stato  nei  confronti  dell'Unione  europea  in  merito  alla
riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
    a) sono  revocate  le  concessioni  rilasciate  alla  TAV  S.p.A.
dall'Ente  Ferrovie  dello  Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla
tratta  Milano-Verona  e  alla  sub-tratta Verona-Padova, comprensive
delle  relative  interconnessioni,  e  il 16 marzo 1992 relativa alla
linea  Milano-Genova,  comprensiva delle relative interconnessioni, e
successive loro integrazioni e modificazioni;
    b) e'    altresi'   revocata   l'autorizzazione   rilasciata   al
Concessionario  della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000,  n.  138  T,  e successive modificazioni ed integrazioni, nella
parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la
societa'  TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
linea    Terzo   valico   dei   Giovi/Milano-Genova,   della   tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
  8-sexiesdecies.    Gli    effetti   delle   revoche   di   cui   al
comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali
da  esse  derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general
contractors  in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse
le successive modificazioni ed integrazioni.
  8-septiesdecies.   La   Ferrovie   dello   Stato   S.p.A.  provvede
direttamente  o  tramite  societa'  del  gruppo all'accertamento e al
rimborso,   anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,  secondo  la
disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita'
progettuali  e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca
nei  limiti  dei  soli  costi effettivamente sostenuti, adeguatamente
documentati  e  non  ancora rimborsati alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.  Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo ad efficacia
durevole  o  istantanea  incida  su  rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato  dall'amministrazione  agli  interessati  e' parametrato al
solo  danno  emergente  e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita'  da  parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo   oggetto   di   revoca  all'interesse  pubblico,  sia
dell'eventuale   concorso   dei   contraenti   o  di  altri  soggetti
all'erronea   valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto  con
l'interesse pubblico».
  8-undevicies.   Il   Governo  trasmette  al  Parlamento,  entro  il
30 giugno    di   ciascun   anno,   una   relazione   sugli   effetti
economici-finanziari  derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui  ai  commi da  8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare
riferimento   alla   realizzazione   delle  opere  del  Sistema  alta
velocita'.
  8-vicies.  Le  disposizioni  del  presente decreto sono applicabili
nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento alle disposizioni del
titolo  V  della parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono  forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a quelle gia'
attribuite.
  8-vicies  semel.  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sara'  presentato  alle Camere per la
conversione in legge.))
 
                            Riferimenti normativi:
              - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo   ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
          formazione,  a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
          n.  53),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre
          2005, n. 257, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 191 del
          testo  unico del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario:
              «2.  Sono  istituti  e  scuole di istruzione secondaria
          superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico,
          gli   istituti  tecnici,  il  liceo  artistico,  l'istituto
          magistrale,    la    scuola    magistrale,   gli   istituti
          professionali e gli istituti d'arte.
              (Omissis)».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 novembre  2005,  n. 257, supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2  (Finalita' e durata). - 1. I percorsi liceali
          forniscono   allo   studente   gli  strumenti  culturali  e
          metodologici  per  una comprensione approfondita ed elevata
          dei temi legati alla persona ed alla societa' nella realta'
          contemporanea,  affinche'  egli si ponga, con atteggiamento
          razionale,  creativo, progettuale e critico, di fronte alle
          situazioni,   ai  suoi  fenomeni  ed  ai  problemi  che  la
          investono,  ed  acquisisca  la  padronanza  di  conoscenze,
          competenze,  abilita'  e  capacita', generali e specifiche,
          coerenti  con  le  attitudini  e  le scelte personali, e le
          competenze  adeguate  all'inserimento  nella vita sociale e
          nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di
          cui  agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste
          dal  precedente  periodo  con  una  specifica  funzione  di
          preparazione   scientifica  e  professionale  coerente  con
          l'indirizzo di riferimento.
              2.  I  percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi
          si  sviluppano  in due periodi biennali e in un quinto anno
          che  prioritariamente  completa  il percorso disciplinare e
          prevede  altresi'  la  maturazione  di  competenze mediante
          l'approfondimento  delle  conoscenze  e  l'acquisizione  di
          capacita'   e   di   abilita'  caratterizzanti  il  profilo
          educativo, culturale e professionale del corso di studi.
              3.  I percorsi liceali realizzano il profilo educativo,
          culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le
          indicazioni  nazionali  di  cui  agli allegati C, C/1, C/2,
          C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.
              4.   Nell'ambito   dei   percorsi   liceali,   d'intesa
          rispettivamente  con  le  universita',  con  le istituzioni
          dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica e con
          quelle  ove  si  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e
          formazione   tecnica   superiore,   sono   stabilite,   con
          riferimento   all'ultimo   anno   del  percorso  di  studi,
          specifiche modalita' per l'approfondimento delle conoscenze
          e delle abilita' richieste per l'accesso ai corsi di studio
          universitari  e  dell'alta  formazione, rispetto ai quali i
          percorsi  dei  licei  sono  propedeutici,  ed  ai  percorsi
          dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonche' per
          l'approfondimento   delle   conoscenze   e  delle  abilita'
          necessarie   per   l'inserimento   nel  mondo  del  lavoro.
          L'approfondimento  puo' essere realizzato anche nell'ambito
          dei  percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto
          legislativo  15 aprile  2005,  n.  77,  nonche'  attraverso
          l'attivazione  di  moduli  e di iniziative di studio-lavoro
          per progetti, di esperienze pratiche e di stage.
              5.  I  percorsi dei licei si concludono con un esame di
          Stato  il cui superamento costituisce titolo necessario per
          l'accesso   all'universita'   ed   agli  istituti  di  alta
          formazione  artistica, musicale e coreutica, fermo restando
          il  valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e
          competenze     previsti     dall'ordinamento     giuridico.
          L'ammissione   al   quinto   anno   da'   inoltre   accesso
          all'istruzione e formazione tecnica superiore.
              6.  Il  sistema  dei licei comprende i licei artistico,
          classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, e
          delle  scienze  umane.  Ciascuno  di  essi approfondisce la
          cultura  liceale,  definita  al  comma 1, come previsto nei
          successivi articoli.
              7. (Abrogato).
              8.  I  percorsi  del  liceo  artistico si articolano in
          indirizzi   per   corrispondere   ai   diversi   fabbisogni
          formativi.
              9.  Al  superamento  dell'esame di Stato conclusivo dei
          percorsi  liceali  di  cui  all'art. 14 viene rilasciato il
          titolo  di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo
          e l'eventuale indirizzo e settore.».
              Gli  articoli 6 e 10 del decreto legislativo 17 ottobre
          2005,   n.  226,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          novembre  2005,  n.  257,  supplemento  ordinario, abrogati
          dalla presente legge, recavano rispettivamente:
              «Liceo economico»;
              «Liceo tecnologico».
              -  Si  riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   8 marzo   1999,   n.  275
          (Regolamento  recante  norme  in materia di autonomia delle
          istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'articolo 21 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59),  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario:
              «Art.  3  (Piano  dell'offerta  formativa).  -  1. Ogni
          istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di
          tutte  le  sue componenti, il piano dell'offerta formativa.
          Il   piano   e'   il   documento  fondamentale  costitutivo
          dell'identita'  culturale  e  progettuale delle istituzioni
          scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  curricolare,
          extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
          scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
              2.  Il piano dell'offerta formativa e' coerente con gli
          obiettivi   generali   ed  educativi  dei  diversi  tipi  e
          indirizzi  di studi determinati a livello nazionale a norma
          dell'articolo 8   e   riflette  le  esigenze  del  contesto
          culturale,  sociale  ed  economico  della  realta'  locale,
          tenendo    conto    della    programmazione    territoriale
          dell'offerta  formativa.  Esso  comprende  e  riconosce  le
          diverse  opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari,
          e valorizza le corrispondenti professionalita'.
              3.  Il  piano  dell'offerta  formativa e' elaborato dal
          collegio  dei  docenti  sulla base degli indirizzi generali
          per  le  attivita'  della scuola e delle scelte generali di
          gestione  e  di  amministrazione  definiti dal consiglio di
          circolo  o  di  istituto, tenuto conto delle proposte e dei
          pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche
          di   fatto   dei  genitori  e,  per  le  scuole  secondarie
          superiori,   degli  studenti.  Il  piano  e'  adottato  dal
          consiglio di circolo o di istituto.
              4.  Ai  fini  di cui al comma 2 il dirigente scolastico
          attiva  i  necessari  rapporti con gli enti locali e con le
          diverse   realta'   istituzionali,  culturali,  sociali  ed
          economiche operanti sul territorio.
              5.  Il  Piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e
          consegnato   agli   alunni   e   alle   famiglie   all'atto
          dell'iscrizione.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'articolo 17
          della   legge   23 agosto   1988,   n.   400,   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              - Il  testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
          226 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005,
          n. 257, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  della  lettera f), comma 605,
          dell'art.   1,   della   legge  27 dicembre  2006,  n.  296
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria   2007),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
          299, supplemento ordinario:
              «605.  Per  meglio  qualificare  il ruolo e l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore     efficacia    ed    efficienza    al    sistema
          dell'istruzione,  con uno o piu' decreti del Ministro della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
              (Omissis);
              f) il  miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli
          attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale  anche
          attraverso  la  riduzione, a decorrere dall'anno scolastico
          2007/2008,  dei  carichi  orari  settimanali delle lezioni,
          secondo  criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata
          professionalizzazione  e  di funzionale collegamento con il
          territorio.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4, dell"art. 27 del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali
          e  livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
          ciclo  del  sistema educativo di istruzione e formazione, a
          norma  dell'art.  2  della  legge  28 marzo  2003, n. 53.),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4 novembre 2005, n.
          257,  supplemento ordinario, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 27 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis).
              4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno
          di  quelli  di  istruzione  e formazione professionale sono
          avviati  contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e
          formativo   2009-2010,  previa  definizione  di  tutti  gli
          adempimenti  normativi  previsti.  Sino alla definizione di
          tutti  i  passaggi  normativi  propedeutici  all'avvio  del
          secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non
          promuove   sperimentazioni   del  nuovo  ordinamento  nelle
          scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.
              (Omissis).».
              - Si   riportano   gli   articoli 3  e  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202:
              «Art.  3  (Intese).  -  1. Le disposizioni del presente
          articolo si  applicano  a  tutti  i  procedimenti in cui la
          legislazione  vigente  prevede  un'intesa  nella Conferenza
          Stato-regioni.
              2.   Le   intese   si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.  Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta
          della  conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto
          all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
          con deliberazione motivata.
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni   del   presente   articolo.  I  provvedimenti
          adottati   sono   sottoposti   all'esame  della  Conferenza
          Stato-regioni  nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
          dei  Ministri  e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unicata).  -  1.  La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si riportano i testi dei commi 624 e 631 dell'art. 1,
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2007),   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
              (Omissis).
              «624.  Fino  alla messa a regime di quanto previsto dal
          comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione
          e  formazione  professionale di cui all'art. 28 del decreto
          legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226. Restano, pertanto,
          confermati   i   finanziamenti  destinati  dalla  normativa
          vigente  alla  realizzazione  dei  predetti percorsi. Dette
          risorse  per  una  quota  non superiore al 3 per cento sono
          destinate  alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
          monitoraggio  e la valutazione. Le strutture che realizzano
          tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei
          criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro
          della  pubblica  istruzione di concerto con il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale, previa intesa con la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              (Omissis).
              631.   A   decorrere   dall'anno   2007,   il   sistema
          dell'istruzione  e  formazione tecnica superiore (IFTS), di
          cui  all'art.  69  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, e'
          riorganizzato   nel   quadro  del  potenziamento  dell'alta
          formazione  professionale e delle misure per valorizzare la
          filiera   tecnico-scientifica,   secondo   le  linee  guida
          adottate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo
          economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
              (Omissis)».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 10, dell'art. 7 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n.
          275  (Regolamento  recante  norme  in  materia di autonomia
          delle  istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.:
              «Art. 7 (Reti di scuole). - (Omissis).
              10.  Le  istituzioni  scolastiche  possono costituire o
          aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti
          istituzionali  coerenti col piano dell'offerta formativa di
          cui  all'art.  3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
          facilitino   lo   svolgimento   dei  compiti  di  carattere
          formativo.».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  (Approvazione  del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 147 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, come modificato dalla presente legge:
              «Art.   47  (Detrazione  d'imposta  per  oneri).  -  1.
          Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
          ammontare,  un  importo  pari  al  19 per cento degli oneri
          indicati   alle   lettere a), g), h),   h-bis), i),  i-bis)
          i-quater)   e   i-octies   del  comma 1  dell'art.  15.  La
          detrazione  spetta  a  condizione  che i predetti oneri non
          siano  deducibili  nella determinazione dei singoli redditi
          che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di
          rimborso  degli  oneri  per  i  quali  si  e'  fruito della
          detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente
          ha  conseguito  il rimborso e' aumentata di un importo pari
          al 22 per cento dell'onere rimborsato.».
              - Si riporta il testo dell'art. 5-ter del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di
          accise,  di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli
          usati,  di  giochi  e  scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
          sulla    pubblicita'    effettuata   con   veicoli,   sulle
          contabilita'   speciali,   sui  generi  di  monopolio,  sul
          trasferimento    di   beni   demaniali,   sulla   giustizia
          tributaria,  sul funzionamento del servizio nazionale della
          riscossione   dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti  ed
          associazioni.),   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          29 dicembre  2001,  n.  301  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n.
          16 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49):
              «Art.  5-ter  (Contabilita'  speciali). - 1. Le risorse
          finanziarie   iscritte   nello   stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          da  destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire
          in  apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni
          di   tesoreria   provinciale  dello  Stato.  Alle  predette
          contabilita'  possono affluire anche le risorse finanziarie
          assegnate    agli    uffici   costituenti   l'articolazione
          territoriale  degli  uffici  scolastici  regionali  per  il
          funzionamento  dei  medesimi  e  per  la  realizzazione  di
          eventuali attivita' e programmi agli stessi affidati.
              2.  Il  titolare  di  ciascuna contabilita' speciale e'
          individuato   con   provvedimento  del  direttore  generale
          dell'ufficio scolastico regionale competente.».
              - Si  riporta il testo del comma 634, dell'art. 1 della
          legge   27 dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione   del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge  finanziaria  2007),  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
              «634.  Per  gli  interventi previsti dai commi da 622 a
          633,  con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa
          di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta
          del  Ministro  della pubblica istruzione sono disposte, con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, le
          variazioni  di  bilancio  per  l'assegnazione delle risorse
          agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».
              - Si   riportano  i  testi  del  comma secondo,  n.  2,
          dell'art.  7  e  del  comma 7  dell'art. 11-ter della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di ordine). - (Omissis).
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              (Omissis)».
              «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
          (Omissis).
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196  (Codice  in materia di protezione dei dati personali),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
          174, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1, dell'art. 1 del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali
          e  livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
          ciclo  del  sistema educativo di istruzione e formazione, a
          norma  dell'art.  2  della  legge  28 marzo  2003,  n. 53),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4 novembre 2005, n.
          257, S.O., come modificato dalla presente legge:
              «Art.   1  (Secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema
          educativo  di  istruzione  e  formazione  e' costituito dal
          sistema  dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema
          dell'istruzione   e   formazione   professionale.   Assolto
          l'obbligo  di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della
          legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  nel  secondo  ciclo si
          realizza,    in    modo    unitario,    il   diritto-dovere
          all'istruzione   e   alla  formazione  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
              (Omissis)».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3, dell'art. 2 del
          decreto   legislativo   17 ottobre   2005,   n.  226,  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 2 (Finalita' e durata). - (Omissis).
              3.  I percorsi liceali realizzano il profilo educativo,
          culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le
          indicazioni  nazionali  di  cui  agli allegati C, C/1, C/2,
          C/4, C/5, C/6 e C/7.
              (Omissis)».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2, dell'art. 3 del
          decreto   legislativo   17 ottobre   2005,   n.  226,  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   3   (Attivita'   educative   e  didattiche).  -
          (Omissis).
              2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano
          di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta
          formativa  e tenendo conto delle richieste delle famiglie e
          degli  studenti, attivita' ed insegnamenti, coerenti con il
          profilo   educativo,  culturale  e  professionale,  secondo
          quanto  previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali
          attivita'  ed  insegnamenti e' facoltativa ed opzionale per
          gli  studenti e la loro frequenza e' gratuita. Gli studenti
          sono   tenuti   alla  frequenza  delle  attivita'  e  degli
          insegnamenti   prescelti.   Le   relative   richieste  sono
          formulate  all'atto  dell'iscrizione. Al fine di ampliare e
          razionalizzare  tale  scelta,  gli  istituti possono, nella
          loro  autonomia,  organizzarsi anche in rete. Gli istituti,
          nella  loro  autonomia,  possono  ripartire diversamente il
          monte   ore  complessivo  del  quinquennio,  relativo  alle
          attivita'   e   insegnamenti  facoltativi,  definito  dagli
          articoli 5,  7,  8, 9 e 11 e incrementarlo nei limiti delle
          loro disponibilita' di bilancio.
              (Omissis)».
              - Si   riporta  l'allegato  B  al  decreto  legislativo
          17 ottobre  2005,  n.  226,  come modificato dalla presente
          legge:
              «Allegato B (Art. 2-comma. 3).
              Profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello
          studente  [1]  a  conclusione del secondo ciclo del sistema
          educativo  di istruzione e di formazione per il sistema dei
          licei.
              [1]  I sostantivi "studente", "allievo", "ragazzo" ecc.
          si riferiscono al "tipo" persona al di la' delle differenze
          tra  maschi  e  femmine che ogni docente dovra' considerare
          nella concreta azione educativa e didattica.
              Le articolazioni del profilo.
              Strumenti culturali per i percorsi liceali.
              I  giovani,  dopo  aver  frequentato  qualsiasi  liceo,
          attraverso  lo studio, le esperienze operative, il dialogo,
          la  valorizzazione  della  loro creativita' ed indipendenza
          intellettuale, sono posti nella condizione di:
                avere  gli  strumenti  culturali  e  metodologici per
          porsi  con atteggiamento razionale e critico di fronte alla
          realta', ai suoi fenomeni ed ai problemi;
                riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati,
          i  criteri  scientifici di affidabilita' delle conoscenze e
          delle conclusioni che vi afferiscono; distinguere il valore
          conoscitivo  delle  diverse  scienze  in  relazione ai loro
          diversi  metodi  di indagine e individuare in esse, dove ci
          siano,  le  matrici  classiche  dei  procedimenti e la loro
          evoluzione attraverso il pensiero moderno e contemporaneo;
                possedere  ed  utilizzare, in modo ampio e sicuro, un
          patrimonio  lessicale  ed  espressivo della lingua italiana
          secondo  le  esigenze  comunicative  nell'ambito  dei  vari
          contesti   sociali  e  culturali;  avere  consapevolezza  e
          conoscenza  delle  principali  tappe dello sviluppo storico
          della  lingua  italiana  e  del suo rapporto con i dialetti
          interni,  le  lingue minoritarie e con le principali lingue
          europee;  riuscire a stabilire comparazioni e a riconoscere
          i   vari  elementi  di  continuita'  o  di  diversita'  tra
          l'italiano e le lingue antiche o moderne studiate;
                possedere,  nelle  lingue straniere moderne studiate,
          competenze   ricettive,   produttive,  di  interazione,  di
          mediazione,  intese  come  strumento  di approfondimento di
          significato   e   di  interpretazione  di  codici  diversi;
          possedere  competenze  in una o piu' lingue settoriali tali
          da     permetterne     l'utilizzo    e    l'approfondimento
          all'universita' o nel proprio ambito di lavoro;
                conoscere  le  linee  essenziali  della nostra storia
          letteraria  e  orientarsi  agevolmente  fra  testi e autori
          fondamentali;    istituire    rapporti    significativi   e
          storicamente  contestualizzati  con  i movimenti e le opere
          piu'  importanti  delle  letterature  classiche  e moderne,
          soprattutto  con quelle dei Paesi di cui si studiano lingua
          e cultura;
                essere consapevoli della misura in cui le lingue e le
          civilta'   classiche   costituiscono  il  fondamento  della
          fisionomia culturale e linguistica dell'europa;
                individuare  e  comprendere  le  forme  moderne della
          comunicazione,   quali  messaggi  orali,  scritti,  visivi,
          digitali,  multimediali,  nei  loro  contenuti,  nelle loro
          strategie espressive e negli strumenti tecnici utilizzati;
                conoscere  le  linee essenziali, gli avvenimenti ed i
          personaggi  piu'  importanti della storia del nostro Paese,
          inquadrandola in quella dell'Europa, a partire dalle comuni
          origini  greco-romane  e  nel  quadro  piu'  generale della
          storia   del   mondo;  collocare  la  storia  nei  contesti
          geografici  in cui si e' sviluppata e cogliere le relazioni
          tra  tempo,  ambienti  e societa', nelle dimensioni locali,
          intermedie e globali;
                padroneggiare  le  nozioni  e le categorie essenziali
          elaborate dalla tradizione filosofica, sapendone inquadrare
          storicamente  i  principali  autori,  leggerne i testi piu'
          significativi e apportare il proprio contributo di pensiero
          nella  discussione  dei  temi  metafisici,  logici,  etici,
          estetici e politici posti all'attenzione;
                "leggere"  opere  d'arte  significative  (pittoriche,
          plastiche,    grafiche,    architettoniche,   urbanistiche,
          musicali)  nelle  diverse  tipologie  e collocarle nel loro
          contesto storico, culturale e tecnico;
                conoscere  e  padroneggiare il linguaggio formale e i
          procedimenti  dimostrativi  della matematica; possedere gli
          strumenti   matematici,  statistici  e  del  calcolo  delle
          probabilita'  fondamentali  e necessari per la comprensione
          delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo
          delle scienze applicate;
                comprendere   il   tipo  di  indagine  propria  delle
          discipline  scientifiche,  la modellizzazione dei fenomeni,
          la  convalida  sperimentale  del modello, l'interpretazione
          dei dati sperimentali;
                collocare  il  pensiero  matematico e scientifico nei
          grandi  temi dello sviluppo della storia delle idee e della
          cultura,  nella  storia delle scoperte scientifiche e delle
          invenzioni tecnologiche;
                avere  familiarita' con gli strumenti informatici per
          utilizzarli  nelle  attivita'  di studio di approfondimento
          delle altre discipline; comprendere la valenza metodologica
          dell'informatica  nella formalizzazione e scomposizione dei
          processi  complessi,  nell'individuazione  di  procedimenti
          risolutivi;
                acquisire   le  conoscenze  tecniche  e  tecnologiche
          indispensabili  nella  vita quotidiana e sperimentare l'uso
          di    semplici    strumenti   tecnologici;   conoscere   le
          caratteristiche  dei  sistemi  tecnici semplici e i tipi di
          funzioni da essi svolte;
                individuare le connessioni tra scienza e tecnica;
                essere  consapevoli  delle potenzialita' comunicative
          dell'espressivita'  corporea  e  del rapporto possibile con
          altre   forme   di   linguaggio;   conoscere  e  inquadrare
          criticamente  l'importanza  dell'attivita'  sportiva  nella
          storia dei singoli, del mondo civile e della cultura.
              Liceo artistico:
                individuare  le  problematiche  estetiche,  storiche,
          economiche,  sociali  e  giuridiche  connesse alla tutela e
          alla valorizzazione dei beni artistici e culturali;
                conoscere  e  utilizzare i codici della comunicazione
          visiva  e  audiovisiva  nella  ricerca  e  nella produzione
          artistica, in relazione al contesto storico-sociale;
                conoscere    e   padroneggiare   tecniche   grafiche,
          pittoriche,  plastiche  e  architettoniche e collegarle con
          altri tipi di linguaggio studiati;
                impiegare  tecnologie tradizionali e innovative nella
          ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie
          potenzialita' artistiche.
              Liceo classico:
                individuare  la presenza di radici, parole o elementi
          grammaticali  greco-latini nella lingua italiana, in quelle
          comunitarie  studiate  e  nel  lessico  specifico  di altre
          discipline di studio;
                sviluppare  e  potenziare  con  l'apprendimento delle
          lingue  classiche le capacita' di analisi e di elaborazione
          critica di ogni argomento di studio;
                valutare  il significato e l'apporto strategico delle
          singole   discipline   nel   quadro   culturale;  percepire
          l'importanza  del  pensiero  filosofico  e scientifico e le
          reciproche connessioni e interdipendenze che hanno permesso
          l'evolversi della civilta';
                riconoscere    nella    civilta'   contemporanea   la
          permanenza  di  miti,  personaggi, spiritualita', ereditati
          dalla  civilta'  grecoromana  e,  nello stesso tempo, saper
          evidenziare  gli  elementi  di  discontinuita'  tra  quella
          civilta'  e  la  nostra  nelle  varie  forme  della cultura
          giuridica,    politica,    storica,    religiosa,   morale,
          filosofica,    letteraria,   scientifica,   tecnologica   e
          artistica;
                utilizzare  gli  strumenti  filologici,  affinare  la
          sensibilita'   ai  valori  estetici,  applicare  il  rigore
          metodologico   per   interpretare  il  presente  e  rendere
          creativamente viva l'eredita' spirituale greco-romana.
              Liceo linguistico:
                comunicare  in tre lingue in vari ambiti sociali e in
          situazioni professionali;
                riconoscere  gli  elementi  caratterizzanti le lingue
          studiate, i diversi generi testuali, i differenti linguaggi
          settoriali;
                passare   agevolmente   da   un  sistema  linguistico
          all'altro;
                fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle
          varie lingue da fonti diverse;
                affrontare  in lingua diversa dall'italiano contenuti
          disciplinari del corso di studi;
                riflettere  in un'ottica comparativa sulla struttura,
          sull'uso   e   sulle  variazioni  dei  sistemi  linguistici
          studiati;
                conoscere   aspetti   significativi   delle   culture
          straniere   e   riflettere   su   di  esse  in  prospettiva
          interculturale;
                confrontarsi  in  modo  critico  con  il  sapere e la
          cultura  degli  altri  popoli,  attraverso  il contatto con
          civilta',  stili  di vita diversi dai propri, anche tramite
          esperienze  di studio nei Paesi in cui si parlano le lingue
          studiate.
              Liceo musicale e coreutico:
                conoscere   repertori  significativi  del  patrimonio
          musicale    e   coreutico   nazionale   e   internazionale,
          analizzandoli   mediante   l'ascolto,   la   visione  e  la
          decodifica dei testi;
                individuare  le ragioni e i contesti storici relativi
          ad  opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti
          musicali e allestimenti coreutici;
                conoscere  ed analizzare gli elementi strutturali del
          linguaggio  musicale  e  coreutico  sotto gli aspetti della
          composizione,   dell'interpretazione,   dell'esecuzione   e
          dell'improvvisazione;
                conoscere   le   relazioni  tra  musica,  motricita',
          emotivita' e scienze cognitive.
              In particolare, per la sezione musicale:
                conoscere  e  utilizzare le principali tecniche della
          scrittura musicale;
                conoscere le principali linee di sviluppo tecnologico
          in campo musicale;
                usare le tecnologie elettroacustiche e/o informatiche
          a supporto del proprio studio;
                utilizzare    un   secondo   strumento   monodico   o
          polifonico,    a   integrazione   di   quello   principale,
          praticandone le tecniche di base;
                partecipare   ad   insiemi  vocali  e  strumentali  e
          adottare comportamenti e tecniche adeguate;
                eseguire repertori afferenti a epoche e stili diversi
          con    capacita'   di   autonomia   nello   studio   e   di
          autovalutazione della propria esecuzione.
              In particolare, per la sezione coreutica:
                analizzare  il movimento e le forme della danza negli
          elementi costitutivi di gesto e musica;
                acquisire  le  tecniche  e  le  competenze  esecutive
          fondamentali  nei  repertori  di  danza classica, moderna e
          contemporanea,
                operare  in equipe e conoscere le componenti tecniche
          e stilistiche relative ad allestimenti di repertorio;
                conoscere   i   diversi   elementi   di  stile  della
          coreografia  attraverso  le  varie  epoche  e  interpretare
          repertori del patrimonio coreutico.
              Liceo scientifico:
                approfondire  la connessione tra cultura umanistica e
          sviluppo  dei  metodi  critici e di conoscenza propri della
          matematica e delle scienze naturali;
                seguire   lo   sviluppo  scientifico  e  tecnologico,
          consapevoli   delle   potenzialita'   e  dei  limiti  degli
          strumenti  impiegati per trasformare l'esperienza in sapere
          scientifico;
                individuare  rapporti  storici  ed epistemologici tra
          logica matematica e logica filosofica;
                individuare   le  analogie  e  le  differenze  tra  i
          linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune;
                usare  procedure  logico-matematiche,  sperimentali e
          ipotetico-deduttive   proprie   dei   metodi   di  indagine
          scientifica;
                individuare  i  caratteri  specifici  e le dimensioni
          tecnico-applicative dei metodi di indagine utilizzati dalle
          scienze sperimentali;
                individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra
          teorie  matematiche  e  scientifiche  e  teorie letterarie,
          artistiche e filosofiche.
              Liceo delle scienze umane:
                conoscere   i  principali  campi  di  indagine  delle
          scienze   umane   e  collegare,  interdisciplinarmente,  le
          competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica
          e socio-antropologica;
                definire con criteri scientifici, in situazioni reali
          o   simulate,  le  variabili  che  influenzano  i  fenomeni
          educativi ed i processi formativi;
                ricostruire,    attraverso    letture    di    pagine
          significative,  le  varie  forane  identitarie, personali e
          comunitarie;  identificare  i modelli teorici e politici di
          convivenza  e le attivita' pedagogiche ed educative da essi
          scaturite;
                confrontare   teorie   e   strumenti   necessari  per
          comprendere  nella  realta'  attuale  la complessita' della
          condizione   e  della  convivenza  umana,  con  particolare
          attenzione  ai  luoghi  dell'educazione,  ai  servizi  alla
          persona,  al mondo del lavoro, ai processi interculturali e
          alle  istanze  espresse dalla necessita' di «apprendere per
          tutta la vita»;
                familiarizzare    con   le   principali   metodologie
          relazionali  e  comunicative  comprese quelle relative alla
          media education.»
              -  Si  riporta  il  testo del comma 2, dell'art. 31 del
          decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n. 226, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   4 novembre   2005,  n.  257,
          supplemento ordinario.
              «Art. 31 (Norme finali e abrogazioni). - (Omissis).
              2.  Le  seguenti  disposizioni  del  testo  unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e grado di cui al
          decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, continuano ad
          applicarsi  limitatamente  alle classi di istituti e scuole
          di   istruzione  secondaria  superiore  ancora  funzionanti
          secondo  il  precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi
          iscritti,  e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico
          successivo  al  completo esaurimento delle predette classi:
          art.  82,  esclusi  i  commi 3  e  4;  art. 191, escluso il
          comma 7;  art. 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; art.
          193; art. 194; art. 195; art. 196; art. 198; art. 199; art.
          206.
              (Omissis)».
              - Si  riportano  il  testo  del comma 224, dell'art. 1,
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007).
              «(Omissis).
              224.   In  attuazione  del  principio  di  salvaguardia
          ambientale  ed  al  fine  di  incentivare  la  riduzione di
          autoveicoli  per il trasporto promiscuo, immatricolati come
          "euro  0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati
          ad  un  demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
          e'  disposta  la  concessione, a fronte della presentazione
          del  certificato  di  avvenuta  rottamazione  rilasciato da
          centri  autorizzati,  di  un  contributo  pari  al costo di
          demolizione  disciplinato  ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo   24 giugno   2003,   n.   209,   e  successive
          modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun
          veicolo.   Tale   contributo   e'   anticipato  dal  centro
          autorizzato  che ha effettuato la rottamazione che recupera
          il   corrispondente   importo  come  credito  d'imposta  da
          utilizzare   in   compensazione   secondo  le  disposizioni
          previste dai periodi secondo e quarto del comma 231».
              - Si  riportano  il  testo  del comma 225, dell'art. 1,
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2007),  come  modificato dalla presente
          legge:
              «(Omissis).
              225.   Coloro  che  effettuano  la  rottamazione  senza
          sostituzione  ai  sensi  del  comma 224 possono richiedere,
          qualora  non  risultino  intestatari di veicoli registrati,
          quale    agevolazione   ulteriore,   il   totale   rimborso
          dell'abbonamento  al  trasporto pubblico locale nell'ambito
          del  comune  di residenza e di domicilio, ovvero del comune
          dove  e'  ubicata  la sede di lavoro, di durata pari ad una
          annualita'.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la
          conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita'  di  erogazione  del  rimborso di cui al presente
          comma.
              (Omissis)».
              - Si riporta il testo dell'art. 2878 del codice civile:
              «Art.   2878 (Cause  di  estinzione).  -  L'ipoteca  si
          estingue:
                1) con la cancellazione dell'iscrizione;
                2) con la mancata rinnovazione della iscrizione entro
          il termine indicato;
                3) con l'estinguersi dell'obbligazione;
                4)  col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e'
          stabilito;
                5) con la rinunzia del creditore;
                6)  con  lo  spirare  del termine a cui la ipoteca e'
          stata   limitata   o   col   verificarsi  della  condizione
          risolutiva.
                7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce
          all'acquirente   il   diritto   espropriato   e  ordina  la
          cancellazione delle ipoteche.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2847 del codice civile:
              «Art.  847 (Durata  dell'efficacia  dell'iscrizione.  -
          L'iscrizione  conserva  il suo effetto per venti anni dalla
          sua  data. L'effetto cessa se l'iscrizione non e' rinnovata
          prima che scada detto termine.».
              - Il   decreto   legislativo   8 luglio  2003,  n.  188
          (Attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della direttiva
          2001/13/CE   e   della   direttiva  2001/14/CE  in  materia
          ferroviaria),   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 luglio 2003, n. 170, supplemento ordinario.
              -  La  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.