Art. 9. Comunicazione unica per la nascita dell'impresa 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica ((o su supporto informatico,)) la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo. 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ((ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo,)) nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. 3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ((ove sussistano i presupposti di legge,)) e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. 4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. 5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa. 6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati. 7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli. 8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto ((di cui al comma 7, primo periodo.)) 9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente. 10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.): «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.» - La legge 30 dicembre 1991, n. 412, Disposizioni in materia di finanza pubblica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305), l'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1993, n. 12), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 (Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64), abrogato dalla presente legge recava: «Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali.» - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3) e successive modificazioni: «Art. 1 (Oggetto dell'imposta). - Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.». - Il testo del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 (Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196, S.O.