Art. 9.
           Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'  d'impresa,  l'interessato
presenta  all'ufficio  del registro delle imprese, per via telematica
((o  su  supporto  informatico,))  la  comunicazione  unica  per  gli
adempimenti di cui al presente articolo.
  2.  La  comunicazione  unica  vale  quale assolvimento di tutti gli
adempimenti  amministrativi  previsti  per  l'iscrizione  al registro
delle imprese ((ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai
fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto
di  cui  al comma 7, secondo periodo,)) nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
  3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale,  ((ove  sussistano  i  presupposti di legge,)) e da'
notizia  alle  Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
  4.  Le  Amministrazioni  competenti  comunicano  all'interessato  e
all'ufficio   del   registro   delle  imprese,  per  via  telematica,
immediatamente  il  codice  fiscale  e  la  partita  IVA  ed  entro i
successivi  sette  giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate.
  5.  La  procedura  di  cui al presente articolo si applica anche in
caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
  6.  La  comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui
al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi
per  via  telematica.  A tale fine le Camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  assicurano, gratuitamente, previa intesa
con  le  associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico
ai soggetti privati interessati.
  7.  Con  decreto  adottato  dal  Ministro dello sviluppo economico,
entro  quarantacinque  giorni dalla data di entrata in vigore ((della
legge  di  conversione))  del  presente  decreto,  di  concerto con i
Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della
previdenza  sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica
di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  o  del  Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica  amministrazione,  di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico,  dell'economia  e  delle  finanze,  e  del  lavoro e della
previdenza    sociale,   ai   sensi   dell'articolo 71   del   codice
dell'amministrazione  digitale  di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,  n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni
dalla  data  di  entrata in vigore ((della legge di conversione)) del
presente   decreto,   sono   individuate   le   regole  tecniche  per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, le
modalita'  di  presentazione  da parte degli interessati e quelle per
l'immediato  trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni
interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
  8.  La  disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del decreto ((di cui al comma 7, primo periodo.))
  9.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma 8,  sono abrogati
l'articolo 14,  comma 4,  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 412, e
successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n.  63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi  di  applicazione  della  nuova  disciplina,  di presentare alle
Amministrazioni  competenti  le  comunicazioni  di  cui  al  presente
articolo secondo la normativa previgente.
  10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo,  la  misura  dell'imposta  di  bollo di cui all'articolo 1,
comma 1-ter,  della  tariffa  annessa al decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e'
rideterminata,  garantendo  comunque  l'invarianza  del  gettito, con
decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministero   dello   sviluppo   economico,   da  adottarsi  entro
quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore ((della legge
di conversione)) del presente decreto.
 
Riferimenti normativi:
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  71  del  decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.):
    «Art.  71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche previste nel
presente   codice  sono  dettate,  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie,  di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e
con  le  amministrazioni  di  volta  in  volta  indicate nel presente
codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  28 agosto  1997, n. 281, ed il Garante per la protezione
dei  dati  personali nelle materie di competenza, previa acquisizione
obbligatoria  del  parere  tecnico  del CNIPA in modo da garantire la
coerenza  tecnica  con  le  regole  tecniche  sul sistema pubblico di
connettivita'  e  con  le regole di cui al disciplinare pubblicato in
allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    1-bis.  Entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   emanati   su  proposta  del  Ministro  delegato  per
l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Ministro per la funzione
pubblica,  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche  e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di
connettivita'.
    1-ter.  Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate
in   conformita'   alle   discipline   risultanti   dal  processo  di
standardizzazione   tecnologica  a  livello  internazionale  ed  alle
normative dell'Unione europea.
    2.  Le  regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice
restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai
sensi del presente articolo.»
    -  La  legge 30 dicembre 1991, n. 412, Disposizioni in materia di
finanza  pubblica  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1991,  n.  305),  l'art.  1  del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
Disposizioni  urgenti  per il recupero degli introiti contributivi in
materia previdenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
1993,  n.  12),  convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1,  dalla  legge  17 marzo  1993,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale
18 marzo   1993,  n.  64),  abrogato  dalla  presente  legge  recava:
«Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali.»
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1 del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di
bollo  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292,
S.O., n. 3) e successive modificazioni:
    «Art.  1  (Oggetto dell'imposta). - Sono soggetti alla imposta di
bollo  gli  atti,  i  documenti  e  i  registri indicati nell'annessa
tariffa.
    Le  disposizioni  del presente decreto non si applicano agli atti
legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti
amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni
e loro consorzi.».
    - Il  testo del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992
(Approvazione  della  tariffa  dell'imposta  di bollo), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196, S.O.