Art. 7.

                   Composizione delle delegazioni

    1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
      I - A livello di amministrazione:
        a) Per la parte pubblica:
          - dal  titolare  del  potere  di rappresentanza o da un suo
delegato;
          - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa.
        b) Per le organizzazioni sindacali:
          - dai   rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali
nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.
      II - A livello di ufficio scolastico regionale:
        a) Per la parte pubblica:
          - dal  dirigente  titolare  del  potere  di  rappresentanza
dell'amministrazione  nell'ambito  dell'ufficio o da un suo delegato.
L'amministrazione puo' avvalersi del supporto di personale di propria
scelta.
        b) Per le organizzazioni sindacali:
          - dai   rappresentanti  territoriali  delle  organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
      III -A livello di istituzione scolastica:
        a) Per la parte pubblica:
          - dal dirigente scolastico.
        b) Per le organizzazioni sindacali:
          - dalla  R.S.U.  e  dai  rappresentanti  territoriali delle
organizzazioni  sindacali  di categoria firmatarie del presente CCNL,
come  previsto  dall'Accordo  quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione
della RSU.
    2.   Il  MPI  puo'  avvalersi,  nella  contrattazione  collettiva
integrativa    nazionale,   dell'assistenza   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).