Art. 6. 
                    (Autonomia delle universita') 
1. Le  universita'  sono  dotate  di  personalita'  giuridica  e,  in
attuazione  dell'articolo  33  della  Costituzione,  hanno  autonomia
didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;  esse
si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo  33
della Costituzione e specificati dalla  legge,  le  universita'  sono
disciplinate,  oltre  che  dai  rispettivi  statuti  e   regolamenti,
esclusivamente  da  norme  legislative  che   vi   operino   espresso
riferimento. E' esclusa l'applicabilita' di disposizioni emanate  con
circolare. 
3. Le universita'  svolgono  attivita'  didattica  e  organizzano  le
relative strutture nel rispetto della liberta'  di  insegnamento  dei
docenti e dei principi generali  fissati  nella  disciplina  relativa
agli ordinamenti didattici universitari.  Nell'osservanza  di  questi
principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati
presso  scuole  dirette   a   fini   speciali,   di   laurea   e   di
specializzazione;  definiscono   e   disciplinano   i   criteri   per
l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e
dei servizi didattici integrativi. 
4. Le universita' sono sedi  primarie  della  ricerca  scientifica  e
operano, per la realizzazione delle proprie finalita'  istituzionali,
nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei  ricercatori
nonche' dell'autonomia di ricerca  delle  strutture  scientifiche.  I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo  stato
giuridico, nonche' le strutture di ricerca: 
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria,  ai  sensi
dell'articolo 65 del  decreto  del  presidente  della  repubblica  11
luglio 1980, n. 382; 
b)  possono  partecipare  a  programmi   di   ricerca   promossi   da
amministrazioni  dello  Stato,  da  enti  pubblici  o  privati  o  da
istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. 
5. Le  universita',  in  osservanza  delle  norme  di  cui  ai  commi
precedenti,    provvedono    all'istituzione,    organizzazione     e
funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e  di  servizio,
anche  per  quanto  concerne  i  connessi   aspetti   amministrativi,
finanziari e di gestione. 
6. I regolamenti di ateneo e quelli  interni  di  ciascuna  struttura
sono emanati con decreto del rettore  nel  rispetto  dei  principi  e
delle procedure stabiliti dallo statuto. 
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle universita' si  esercita
ai sensi dell'articolo 7. 
8. La legge di  attuazione  dei  principi  di  autonomia  di  cui  al
presente articolo stabilisce termini e  limiti  dell'autonomia  delle
universita', quanto all'assunzione e alla gestione del personale  non
docente. 
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi
competenti dell'universita' a maggioranza  assoluta  dei  competenti.
Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine  perentorio  di
sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita'  e  di  merito
nella forma della  richiesta  motivata  di  riesame.  In  assenza  di
rilievi essi sono emanati dal rettore. 
10. Il Ministro  puo'  per  una  sola  volta,  con  proprio  decreto,
rinviare gli statuti e i regolamenti  all'universita',  indicando  le
norme illeggitime e quelle da  riesaminare  nel  merito.  Gli  organi
competenti dell'universita' possono non  conformarsi  ai  rilievi  di
legittimita' con deliberazione adottata  dalla  maggioranza  dei  tre
quinti  dei  suoi  componenti,  ovvero  ai  rilievi  di  merito   con
deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta.  In  tal  caso  il
Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di
giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'.  Quando
la  maggioranza  qualificata  non  sia  stata  raggiunta,  le   norme
contestate non possono essere emante. 
11. Gli statuti delle  universita'  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero. 
 
          Note all'art. 6:
          -  Per  il  testo  dell'art.  33 della Costituzione si veda
          nelle note all'art. 1.
          -  L'art.  65  del  D.P.R. n. 382/1980 gia' citato e' cosi'
          formulato:
          "Art.  65  (Ripartizione  dei  fondi  per la ricerca). - Lo
          stanziamento   annuale   di   bilancio   per   la   ricerca
          universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, e' ripartito
          per il 60 per cento tra le varie  Universita'  con  decreto
          del   Ministro   della   pubblica  istruzione,  sentito  il
          Consiglio universitario nazionale; per il restante  40  per
          cento  e'  assegnato  a  progetti  di  ricerca di interesse
          nazionale e di rilevante interesse per  lo  sviluppo  della
          scienza,   con   decreto   del   Ministro   della  pubblica
          istruzione, su proposta dei comitati consultivi  costituiti
          dal  Consiglio  universitario  nazionale, con il compito di
          vagliare i progetti di  ricerca  presentati  da  gruppi  di
          docenti   e   ricercatori  o  da  istituti  o  dipartimenti
          universitari.
          Allo  scopo  di  porre  in grado il Consiglio universitario
          nazionale  di  determinare  i  criteri  oggettivi  per   la
          ripartizione  dei  fondi  da  ripartire tra le Universita',
          queste entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  accademico
          inviano  una  relazione illustativa sull'attivita' svolta e
          su quella che si intende programmare per l'anno  accademico
          successivo.
          Il  fondo  assegnato  a  ciascun  ateneo  e'  ripartito con
          motivata delibera del consiglio di amministrazione  sentito
          il   senato  accademico  che,  avvalendosi  di  commissioni
          scientifiche elette dai  docenti  membri  dei  consigli  di
          facolta'    con    una    rappresentanza   di   ricercatori
          universitari,   vagli   le   richieste   di   finanziamento
          presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di
          istituti  o   dipartimenti   dell'Universita'.   Il   fondo
          assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di
          rilevante interesse per lo  sviluppo  della  scienza  viene
          suddiviso  tra  le  aree  di  competenza  disciplinare  dei
          comitati consultivi, su parere del Consiglio  universitario
          nazionale.
          Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca
          ai sensi del comma precedente il Ministero  della  pubblica
          istruzione    stipula    apposite    convenzioni   con   le
          Universita'".