Art. 7. 
                 (Autonomia finanziaria e contabile 
                         delle universita') 
 
  1. Le entrate delle universita' sono costituite da: 
    a) trasferimenti dello Stato; 
    b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente; 
    c) forme autonome di finanziamento, quali  contributi  volontari,
proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del  patrimonio,
atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 
  2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' e alle
strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio  sono  iscritti
in tre distinti capitoli dello  stato  di  previsione  del  Ministero
relativi: 
    a) alle spese per il personale dovute in base a  disposizioni  di
carattere generale; 
    b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese  per
investimento e per l'edilizia universitaria; 
    c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria. 
  3. Le  somme  non  impegnate  da  ciascuna  universita'  nel  corso
dell'esercizio finanziario vanno ad  incrementare  le  disponibilita'
dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli  di  destinazione
previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2. 
  4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di  ricerca  e  di
servizio alle quali e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa. 
  5. Le universita' possono contrarre  mutui  esclusivamente  per  le
spese di investimento. In tale caso il relativo onere complessivo  di
ammortamento annuo non puo' comunque superare il  15  per  cento  dei
finanziamenti  a  ciascuna  universita'  trasferiti  ai  sensi  della
lettera b) del comma 2. 
  6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il  consolidamento
dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'universita'
e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  con  proprio  decreto,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i  criteri  per
la omogenea redazione dei conti consuntivi delle universita'. 
  7. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le universita' possono adottare un regolamento di  ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle
norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli  enti  pubblici,
ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 
  8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le  relative
procedure amministrative e finanziarie e le connesse  reponsabilita',
in modo da assicurare la  rapidita'  e  l'efficienza  nell'erogazione
della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario  del  bilancio,
consentendo anche la tenuta di conti di sola  cassa.  Il  regolamento
disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di  controllo
interno sull'efficienza  e  sui  risultati  di  gestione  complessiva
dell'universita',  nonche'   dei   singoli   centri   di   spesa,   e
l'amministrazione del patrimonio. 
  9. Il regolamento  e'  emanato  con  decreto  del  rettore,  previa
deliberazione del consiglio di  amministrazione,  sentiti  il  senato
accademico, le  facolta'  e  i  dipartimenti  ed  e'  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero. Il  controllo  del  Ministero  e'
esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9. 
  10. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono soggetti al controllo preventivo  di  legittimita'  della
Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina,  promozione
e cessazione dal servizio  del  personale.  Tali  provvedimenti  sono
immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta  inefficacia  a
seguito di ricusazione del visto da  parte  della  Corte  dei  conti.
Dalla stessa  data  la  gestione  finanziaria  delle  universita'  e'
soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al  controllo  successivo
della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce  al  Parlamento  con
un'unica relazione annuale. 
  11. Fino alla emanazione del regolamento di cui  al  comma  7,  per
ciascuna  universita'  continuano  ad  applicarsi  le  norme   ed   i
regolamenti  vigenti  in  materia.  Per  ciascuna  universita',   con
l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le
disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.