Art. 7. (Autonomia finanziaria e contabile delle universita') 1. Le entrate delle universita' sono costituite da: a) trasferimenti dello Stato; b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente; c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi: a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale; b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria; c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria. 3. Le somme non impegnate da ciascuna universita' nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilita' dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2. 4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa. 5. Le universita' possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna universita' trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2. 6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle universita'. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le universita' possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse reponsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'universita', nonche' dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio. 9. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero e' esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle universita' e' soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale. 11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna universita' continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna universita', con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.