Art. 8. 
                  (Autonomia degli enti di ricerca) 
1. Il  CNR,  l'Istituto  nazionale  di  fisca  nucleare  (INFN),  gli
Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' gli enti  e
istituzioni  pubbliche  nazionali  di   ricerca   a   carattere   non
strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile ai sensi dell'articolo 33 della  Costituzione  e  si  danno
ordinamenti   autonomi,   nel   rispetto   delle    loro    finalita'
istituzionali, con propri regolamenti. 
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al  comma  1
sono individuati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica.  Il
decreto viene adottato sentite le competenti Commissioni della Camera
dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  dal  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro, il  quale  avra'  preventivamente
acquisito il parere del CNST, parere che dovra'  essere  espresso,  a
pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla  richiesta.  In  prima
applicazione, il decreto e' emanato entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
3. Gli enti di cui al presente articolo: 
a)  svolgono  attivita'   di   ricerca   scientifica   nel   rispetto
dell'autonomia  di  ricerca  delle  strutture  scientifiche  e  della
liberta' di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza
con  le  rispettive  funzioni  istituzionali  e  nel   quadro   della
programmazione nazionale; 
b) gestiscono programmi di ricerca di  interesse  nazionale,  attuati
anche  in  collaborazione  con  altri  enti  pubblici  e  privati,  e
partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla elaborazione,
al  coordinamento  ed  alla  esecuzione  di  programmi   di   ricerca
comunitari ed internazionali; 
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento
delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione; 
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile  ai  sensi
del comma 5. 
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel  rispetto  dei
limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione
dei principi  di  autonomia  di  cui  al  presente  articolo  e  sono
trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimita'  e  di
merito. I controlli di legittimita' e di merito si  esercitano  nelle
forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito  e'
esercitato nella  forma  della  richiesta  motivata  di  riesame  nel
termine perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  loro  comunicazione,
decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti  sono  emanati
dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
5. Agli enti  cui  al  presente  articolo  si  estendono,  in  quanto
compatibili con i rispettivi ordinamenti,  le  norme  in  materia  di
autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7  e  8
dell'articolo  7.  Il  regolamento  di  amministrazione,  finanza   e
contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato secondo  le
procedure previste dalle rispettive normative  ed  e'  sottoposto  al
controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4. 
 
          Nota all'art. 8:
          Per  il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda nelle
          note all'art. 1.