Art. 9. 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' del personale dependente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati in conformita' ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il personale degli enti di ricerca sara' articolato in piu' livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sara' regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalita'. Saranno definite le modalita' generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. E' abrogata ogni contraria dispozione.
Nota all'art. 9: L'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) cosi' recita: "Art. 7 (Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente: dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.); dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.); dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.); dall'Istituto italiano di medicina sociale; dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; dalle stazioni sperimentali per l'industria. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentantive nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".