Art. 9. 
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico  di  attivita'  del
personale  dependente  delle  istituzioni  e  degli   enti   di   cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  5  marzo
1986, n. 68, sono regolati in conformita' ai principi di cui al comma
2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra
la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte  sindacale
indicate nel citato articolo 7  e  reso  esecutivo  con  decreto  del
presidente   della   Repubblica,    su    proposta    del    Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri  per  la  funzione
pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
del lavoro e della previdenza sociale. 
2. Il personale degli  enti  di  ricerca  sara'  articolato  in  piu'
livelli professionali  con  dotazioni  organiche  in  relazione  alle
esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale  il  reclutamento
ai diversi livelli sara' regolato mediante concorsi nazionali  aperti
anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte  da  esperti
di riconosciuta  competenza,  scelti  anche  al  di  fuori  dell'ente
interessato. Per la progressione ai livelli superiori  si  attueranno
procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento
del merito e della professionalita'. Saranno  definite  le  modalita'
generali per l'inquadramento del personale in servizio alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
3. E' abrogata ogni contraria dispozione. 
 
          Nota all'art. 9:
          L'art.   7   del   D.P.R.   n.  68/1986  (Determinazione  e
          composizione dei comparti di contrattazione collettiva,  di
          cui  all'art.  5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n. 93) cosi' recita:
          "Art.  7  (Comparto del personale delle istituzioni e degli
          enti di ricerca e sperimentazione). -  1.  Il  comparto  di
          contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e
          degli  enti  di  ricerca  e  sperimentazione  comprende  il
          personale dipendente:
          dagli  enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui
          al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,
          n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
          dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
          dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
          dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.);
          dall'Istituto italiano di medicina sociale;
          dagli  Istituti  di  ricerca  e  sperimentazione  agraria e
          talassografici;
          dalle stazioni sperimentali per l'industria.
          2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
          dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o dal Ministro
          per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
          dal Ministro del tesoro;
          dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
          dal  Ministro  per il coordinamento delle iniziative per la
          ricerca scientifica e tecnologica;
          da  cinque  membri,  rappresentativi  delle varie categorie
          delle   istituzioni   e   degli   enti   di    ricerca    e
          sperimentazione,  designati  a  maggioranza  dai rispettivi
          presidenti  a  seguito  di  richiesta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri o direttamente da questi in caso di
          mancata designazione entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dalla richiesta.
          3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ove non sia
          nominato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti  la  delegazione  di  parte   pubblica   possono
          delegare   Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle  norme
          vigenti.
          4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
          delle   organizzazioni  sindacali  nazionali  di  categoria
          maggiormente  rappresentantive  nel  comparto  di  cui   al
          presente articolo;
          delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
          su base nazionale".