Art. 2.
                           Nuovi stipendi
    1.  Dal  1° gennaio  2006, gli stipendi annui lordi del personale
direttivo  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti
dal   decreto   del   Ministro  dell'interno  del  7 luglio  2006  in
applicazione  del  decreto  legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del
CCNL  del  21 aprile  2006,  relativo al biennio economico 2004-2005,
sono  incrementati  delle  misure  mensili  lorde e rideterminati nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 5   <----

    2.  Dal 1° agosto 2007, gli stipendi annui lordi e gli incrementi
mensili  del  personale  direttivo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  come  stabiliti  al  comma precedente, sono rideterminati nei
valori di cui alla seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 6   <----

    3.   I  valori  stipendiali  di  cui  al  comma 2  assorbono  gli
incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.
    4.  Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la
quota  parte  relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata
dal  1° gennaio  2003  nella voce stipendio tabellare non modifica le
modalita'  di  determinazione  della  base  di  calcolo  in  atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  5.   Gli   importi   stabiliti   dai   commi precedenti   assorbono
l'indennita'  prevista  in  caso di vacanza contrattuale dall'art. 2,
comma 4,  del  CCNL  7 dicembre  2005,  relativo al biennio economico
2004-2005.