Art. 30.
            Norme urgenti in materia di protezione civile
 
  1.  Il  termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 15 della
legge 10 febbraio 1989, n. 48  (a),  concernente  gli  interventi  in
favore della comunita' scientifica ed in favore delle associazioni di
volontariato di protezione civile, e' prorogato al 31 dicembre  1990.
  2.  Al fine di assicurare la continuita' di tutti gli interventi di
competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il  fondo  per  la
protezione  civile  e'  reintegrato,  per  l'anno  1990,  di lire 200
miliardi. Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
utilizzando  l'accantonamento  "Reintegro  fondo  per  la  protezione
civile".
(( 2-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi  ))
(( conseguenti agli eventi sismici degli anni 1984-1985-1986 nella ))
(( Sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n.     ))
(( 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, ))
(( n. 211 (b), e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 (c),         ))
(( valutato in lire 15.000 milioni e di quelli connessi a          ))
(( movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico ))
(( di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.    ))
(( 120 (d), valutato in lire 25.000 milioni, il fondo per la       ))
(( protezione civile e' reintegrato, per l'anno 1990, del          ))
(( corrispondente importo di lire 40.000 milioni. Al relativo      ))
(( onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello       ))
(( stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di           ))
(( previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo   ))
(( utilizzando gli accantonamenti "Completamento degli interventi  ))
(( nelle zone terremotate (Zafferana Etnea)" ed "Interventi        ))
(( urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione          ))
(( civile)".                                                       ))
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  15  della  legge  n.  48/1989
          (Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative)
          e' il seguente:
             "Art.  15.  -  1. Il termine di cui all'art. 1, comma 6,
          del decreto-legge 19 settembre 1987,  n.  384,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 19 novembre 1987, n. 470,
          concernente   interventi   in   favore   della    comunita'
          scientifica, ed il termine di cui all'art. 7- bis, comma 1,
          del decreto-legge 19 marzo 1988,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  20  maggio  1988,  n.  159,
          concernente interventi  in  favore  delle  associazioni  di
          volontariato  di  protezione  civile,  sono prorogati al 31
          dicembre 1989.
             2. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi
          di competenza, ivi compresi quelli di cui al  comma  1,  il
          fondo  per  la protezione civile e' reintegrato, per l'anno
          1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere  si  provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
          l'accantonamento 'Reintegro fondo protezione civile'.
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio".
             (b)  Il  D.L. n. 114/1985 reca: "Provvedimenti in favore
          della popolazione di Zafferana Etnea ed altre  disposizioni
          in materia di calamita' naturali".
              (c) Il D.L. n. 791/1985 reca: "Provvedimenti urgenti in
          materia di opere e servizi pubblici, nonche'  di  calamita'
          naturali".
             (d) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 8/1987 e' riportato
          in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 30:
             Il D.L. n. 8/1987 reca: "Misure urgenti per fronteggiare
          l'emergenza  nel  comune  di  Senise  ed  in  altri  comuni
          interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite
          dalle avversita' atmosferiche  del  gennaio  1987,  nonche'
          provvedimenti relativi a pubbliche calamita'". Si trascrive
          il testo del relativo art. 1:
             "Art.  1.  -  1.  Il Ministro per il coordinamento della
          protezione civile, fatte salve le competenze delle province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano,  provvede agli interventi
          urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali  e'
          accertato,  da  parte  del  Gruppo  nazionale per la difesa
          dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la
          pubblica  incolumita'  dovuto  a  movimenti franosi in atto
          ovvero a grave  dissesto  idrogeologico.  A  tali  fini  e'
          autorizzata  la  complessiva  spesa  di lire 275 miliardi a
          carico del fondo per la protezione civile,  in  ragione  di
          lire  25  miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno
          1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno
          1989.
             2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma
          1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile
          e'  autorizzato  ad  adottare  misure per l'assistenza alla
          popolazione rimasta senza tetto per effetto  dei  movimenti
          franosi,  nonche' a realizzare programmi costruttivi per la
          definitiva sistemazione dei  nuclei  familiari  sgomberati.
          Restano  fermi  gli  interventi  programmati  o in corso di
          realizzazione delle amministrazioni  statali,  ordinarie  e
          straordinarie, nonche' regionali.
             3.  Il  fondo per la protezione civile di cui al secondo
          comma dell'art. 1 del decreto-legge 12  novembre  1982,  n.
          829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1982, n. 938, e' integrato, per l'anno 1987, della somma di
          lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi
          alle emergenze disposti dal Ministro per  il  coordinamento
          della protezione civile.
             4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per
          la protezione civile e non interamente utilizzate per detti
          scopi  possono essere impiegate, nei limiti delle quote non
          utilizzate, per far fronte ad  interventi  di  emergenza  o
          connessi  alle  emergenze di competenza del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile.
             5.  Il  Ministro  per  il coordinamento della protezione
          civile, d'intesa con il Ministro degli  affari  esteri,  e'
          autorizzato,   con  le  disponibilita'  del  fondo  per  la
          protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta piu'
          adeguata   agli   Stati  esteri  al  verificarsi  nel  loro
          territorio  di   calamita'   o   eventi   straordinari   di
          particolare  gravita'.  Per  tali esigenze e per far fronte
          agli straordinari interventi di protezione  civile  causati
          da  eccezionali  eventi  calamitosi  verificatisi nel corso
          dell'anno 1986,  il  fondo  per  la  protezione  civile  e'
          integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300
          milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno
          1987".
             Il D.L. n. 829/1982 (soprarichiamato) dispone interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  da  calamita'
          naturali o eventi eccezionali. Il secondo comma dell'art. 1
          del predetto decreto prevede che con le disponibilita'  del
          Fondo   per   la  protezione  civile  il  Ministro  per  il
          coordinamento  della   protezione   civile,   oltre,   alle
          attivita'  previste  nel decreto-legge istitutivo del Fondo
          (D.L.   10   luglio   1982,   n.   428,   convertito,   con
          modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, n.d.r.),
          sentito  il  parere  delle  regioni  interessate,  che   va
          espresso  entro  un  termine  compatibile con le necessita'
          dell'emergenza,  provvede  anche  in  deroga  alle  vigenti
          disposizioni,  ivi comprese quelle di contabilita' generale
          dello Stato, agli interventi per far fronte alle  emergenze
          ed   alla   riattazione   degli   immobili  e  delle  opere
          danneggiate da calamita' naturali o eventi eccezionali, ivi
          compresi  gli  interventi  di cui al decreto-legge 2 aprile
          1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29
          maggio 1982, n. 303 (Interventi in favore delle popolazioni
          della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto
          del 21 marzo 1982, n.d.r.).