Art. 30. Norme urgenti in materia di protezione civile 1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (a), concernente gli interventi in favore della comunita' scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, e' prorogato al 31 dicembre 1990. 2. Al fine di assicurare la continuita' di tutti gli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile e' reintegrato, per l'anno 1990, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo per la protezione civile". (( 2-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi )) (( conseguenti agli eventi sismici degli anni 1984-1985-1986 nella )) (( Sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. )) (( 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, )) (( n. 211 (b), e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 (c), )) (( valutato in lire 15.000 milioni e di quelli connessi a )) (( movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico )) (( di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. )) (( 120 (d), valutato in lire 25.000 milioni, il fondo per la )) (( protezione civile e' reintegrato, per l'anno 1990, del )) (( corrispondente importo di lire 40.000 milioni. Al relativo )) (( onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello )) (( stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di )) (( previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo )) (( utilizzando gli accantonamenti "Completamento degli interventi )) (( nelle zone terremotate (Zafferana Etnea)" ed "Interventi )) (( urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione )) (( civile)". )) 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il testo dell'art. 15 della legge n. 48/1989 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e' il seguente: "Art. 15. - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore della comunita' scientifica, ed il termine di cui all'art. 7- bis, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono prorogati al 31 dicembre 1989. 2. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile e' reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Reintegro fondo protezione civile'. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (b) Il D.L. n. 114/1985 reca: "Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali". (c) Il D.L. n. 791/1985 reca: "Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonche' di calamita' naturali". (d) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 8/1987 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (d) all'art. 30: Il D.L. n. 8/1987 reca: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali e' accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumita' dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini e' autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989. 2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonche' a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonche' regionali. 3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e' integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. 4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile. 5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e' autorizzato, con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta piu' adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamita' o eventi straordinari di particolare gravita'. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile e' integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987". Il D.L. n. 829/1982 (soprarichiamato) dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali. Il secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto prevede che con le disponibilita' del Fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre, alle attivita' previste nel decreto-legge istitutivo del Fondo (D.L. 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, n.d.r.), sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessita' dell'emergenza, provvede anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamita' naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303 (Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982, n.d.r.).