Art. 6 
(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di  armamento
per la difesa) 
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  il
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali  di  armamento
per la difesa (CISD). 
2. Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e di esso  fanno  parte  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno,   delle   finanze,   del    tesoro,    della    difesa,
dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato,    delle
partecipazioni statali e del commercio con l'estero.  Possono  essere
invitati alle riunioni del Comitato altri Miinstri interessati. 
3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1,  dei  trattati  e
degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed  in  attuazione
delle linee di politica estera e  di  difesa  dello  Stato,  valutata
l'esigenza dello sviluppo tecnologico  e  industriale  connesso  alla
politica di difesa e di produzione degli armamenti, il  CISD  formula
gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore  della
difesa  e  detta  direttive  d'ordine  generale  per  l'esportazione,
l'importazione  ed  il  transito  dei  materiali   di   armamento   e
sovrintende, nei casi previsti dalla  presente  legge,  all'attivita'
degli organi preposti all'applicazione della legge stessa. 
4.  Gli  indirizzi  e  le  direttive  formulati  dal  Comitato   sono
comunicati al Parlamento. 
5. Spetta altresi' al CISD la individuazione dei Paesi  per  i  quali
debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6. 
6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti  umani  anche
da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e  da
parte delle organizzazioni  non  governative  riconosciute  ai  sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.