Art. 7 
                        (Comitato Consultivo) 
 
  1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato
consultivo per  l'esportazione,  l'importazione  ed  il  transito  di
materiali di armamento. Detto comitato esprime  pareri  al  Ministero
degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui
al successivo articolo 13. 
  2. Il Comitato e' nominato con decreto del  Ministro  degli  Affari
esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari
esteri, di grado non inferiore a ministro  plenipotenziario,  che  lo
presiede, da due rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,  della
difesa e del commercio con  l'estero,  e  da  un  rappresentante  dei
Ministeri   delle   finanze,   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello
stesso decreto vengono nominati i supplenti  di  tutti  i  componenti
effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da  un  funzionario
del Ministero degli affari esteri. 
  3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica  di  due  esperti
nominati dal Ministero  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  delle
partecipazioni statali e  puo'  avvalersi  inoltre  della  consulenza
tecnica di altri esperti designati di  volta  in  volta  sentito  dal
presidente del comitato stesso il parere dei membri. 
  4. Il Comitato e' validamente costituito con  la  presenza  di  due
terzi dei suoi componenti. 
  5. Il Comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i  componenti  possono
essere confermati per una volta sola.