Art. 8 
              (Ufficio di coordinamento della produzione 
                      di materiali di armamento) 
 
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge e' costituito presso la Presidenza del Consiglio un Ufficio con
il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte  -  nel
quadro degli  indirizzi  generali  delle  politiche  di  scambio  nel
settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative
alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi  e
sulle prospettive di questo  settore  produttivo  in  relazione  alla
evoluzione degli accordi internazionali. 
2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di 
ipotesi di 
conversione delle imprese. In particolare identifica le  possibilita'
di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli
di cui all'articolo 2, ai fini di  tutela  dell'ambiente,  protezione
civile, sanita', agricoltura, scientifici e di  ricerca,  energetici,
nonche' di altre applicazioni nel campo civile. 
3. L'Ufficio e' costituito con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle
organizzazioni sindacali e degli imprenditori. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
          all'art.  4.