Art. 10. 
          Autorita' garante della concorrenza e del mercato 
 
  1.  E'  istituita  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, denominata ai fini della presente legge Autorita', con  sede
in Roma. 
  2. L'Autorita' opera in  piena  autonomia  e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione ed  e'  organo  collegiale  costituito  dal
presidente e da quattro membri, nominati con determinazione  adottata
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato  della
Repubblica.  Il  presidente  e'  scelto  tra   persone   di   notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di  grande
responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono scelti  tra  persone
di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del  Consiglio
di Stato,  della  Corte  dei  conti  o  della  Corte  di  cassazione,
professori universitari ordinari di materie economiche o  giuridiche,
e personalita' provenienti da settori  economici  dotate  di  alta  e
riconosciuta professionalita'. 
  3. I membri dell'Autorita' sono  nominati  per  sette  anni  e  non
possono essere confermati. Essi non possono  esercitare,  a  pena  di
decadenza,  alcuna  attivita'  professionale  o  di  consulenza,  ne'
possono  essere  amministratori  o  dipendenti  di  enti  pubblici  o
privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi  natura.  I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del
mandato. 
  4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte  le  pubbliche
amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere  ad
essi,  oltre  a  notizie  ed  informazioni,  la  collaborazione   per
l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorita',  in  quanto  autorita'
nazionale competente per la tutela della concorrenza e  del  mercato,
intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i  rapporti
previsti dalla normativa comunitaria in materia. 
  5. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,   sentito   il   Ministro   del   tesoro,    previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sono  stabilite  procedure
istruttorie che garantiscono agli  interessati  la  piena  conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione. 
  6.  L'Autorita'  delibera   le   norme   concernenti   la   propria
organizzazione e il  proprio  funzionamento,  quelle  concernenti  il
trattamento giuridico ed  economico  del  personale  e  l'ordinamento
delle carriere, nonche' quelle dirette  a  disciplinare  la  gestione
delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. 
  7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle  spese  per  il
proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato. La  gestione  finanziaria  si  svolge  in  base  al
bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31  dicembre
dell'anno precedente a  quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Il
contenuto e la struttura del bilancio di previsione,  il  quale  deve
comunque contenere le spese indicate entro  i  limiti  delle  entrate
previste, sono stabiliti dal regolamento  di  cui  al  comma  6,  che
disciplina  anche  le  modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il  30  aprile
dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il  rendiconto  della  gestione  finanziaria
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  8. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  d'intesa  con  il  Ministro   del   tesoro,   sono
determinate  le  indennita'  spettanti  al  presidente  e  ai  membri
dell'Autorita'.