Art. 20. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18) 
                    Rinnovo delle autorizzazioni 
  1. La domanda per ottenere il  rinnovo  delle  autorizzazioni  deve
essere presentata, almeno tre  mesi  prima  della  scadenza,  con  la
procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni. 
  2. Nei casi di decadenza di cui al comma  4  dell'articolo  19,  ai
fini del rilascio della nuova autorizzazione,  puo'  essere  ritenuta
valida la documentazione  relativa  ai  requisiti  obiettivi  rimasti
invariati. 
 
          Nota all'art. 20:
             -  L'art.  19  del  testo  unico corrisponde all'art. 17
          della legge n.  685/1975.