Art. 17.
  1.   All'onere   derivante  dall'applicazione  del  presente  capo,
valutato in lire 10.250  milioni  annue  a  decorrere  dal  1991,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo utilizzando l'accantonamento  "Ulteriori  misure  contro  la
criminalita' organizzata".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3.  La  spesa  di  cui  al  comma  1  sara' iscritta nello stato di
previsione del  Ministero  dell'interno  in  ragione  di  lire  6.250
milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di lire 4.000 milioni
sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento  della  lotta
alla delinquenza di tipo mafioso".
  4. Gli interventi finanziari di cui al presente capo sono di natura
riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della  polizia  -
direttore  generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al
termine di ciascun anno finanziario, sono  tenuti  a  presentare  una
relazione  sui  criteri  e  sulle  modalita' di utilizzo dei relativi
fondi al Ministro dell'interno, il  quale  autorizza  la  distruzione
della relazione medesima.