Art. 10. 1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme gia' in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumita' dei soggetti elencati nell'articolo 9 e questi abbiano fornito o possano fornire elementi determinanti per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, puo' essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da un magistrato e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. 3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonche' i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalita' di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.