Art. 10. 
  1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai  sensi  delle
norme gia' in  vigore,  direttamente  dall'Alto  commissario  per  il
coordinamento della lotta contro  la  delinquenza  di  tipo  mafioso,
dall'autorita' di pubblica sicurezza  o,  se  si  tratta  di  persona
detenuta,  dal  Ministero  di  grazia  e  giustizia  -   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, non  sono  ritenute  adeguate  al
fine di assicurare l'incolumita' dei soggetti elencati  nell'articolo
9 e questi abbiano fornito o possano  fornire  elementi  determinanti
per lo sviluppo  delle  indagini  o  per  il  giudizio,  puo'  essere
definito uno  speciale  programma  di  protezione,  comprendente,  se
necessario, anche misure di assistenza. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia, sentiti i  Ministri  interessati,  e'
istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione
dello   speciale   programma   di   protezione,   composta   da    un
Sottosegretario di Stato, che la presiede,  da  un  magistrato  e  da
cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i  compiti  di
segreteria  e  istruttori   la   Commissione   centrale   si   avvale
dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze  di
polizia. 
  3. Le misure di protezione e di assistenza a favore  delle  persone
ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonche' i  criteri
di formulazione del programma medesimo e le modalita' di  attuazione,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro di grazia e  giustizia,  sentiti  il  Comitato  nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione  centrale  di
cui al comma 2. Non si applica l'articolo 17 della  legge  23  agosto
1988, n. 400.