Art. 11. 
  1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i  contenuti
e la durata dello stesso sono deliberati  di  volta  in  volta  dalla
commissione di cui all'articolo 10, su  proposta  motivata  dell'Alto
commissario o del prefetto, previo parere favorevole  del  competente
procuratore della Repubblica. In  casi  di  particolare  urgenza,  le
misure necessarie sono adottate dal Capo della  polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro. 
  2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti
la gravita' e l'attualita' del pericolo cui le persone sono o possono
essere esposte per effetto della loro scelta di  collaborare  con  la
giustizia.  Nella  proposta  devono  altresi'  essere   elencate   le
eventuali misure di tutela gia' adottate o fatte adottare, nonche'  i
motivi per i quali le stesse sono  da  ritenersi  non  adeguate  alle
esigenze. 
  3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento
specifico all'importanza del contributo offerto  o  che  puo'  essere
offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo
delle indagini o per il giudizio penale.