Art. 11. 1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata dell'Alto commissario o del prefetto, previo parere favorevole del competente procuratore della Repubblica. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro. 2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravita' e l'attualita' del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella proposta devono altresi' essere elencate le eventuali misure di tutela gia' adottate o fatte adottare, nonche' i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze. 3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che puo' essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale.