Art. 16. 
  1. Il controllo sull'applicazione del presente capo  e'  esercitato
dal comitato parlamentare di cui al secondo  comma  dell'articolo  11
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche  verifiche
da attuarsi garantendo comunque la riservatezza dei dati  concernenti
l'identita'  delle  persone  ammesse  allo  speciale   programma   di
protezione.