Art. 16. 1. Il controllo sull'applicazione del presente capo e' esercitato dal comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche da attuarsi garantendo comunque la riservatezza dei dati concernenti l'identita' delle persone ammesse allo speciale programma di protezione.