Art. 17 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del   presente   capo,
valutato in lire 10.250  milioni  annue  a  decorrere  dal  1991,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo utilizzando l'accantonamento  "Ulteriori  misure  contro  la
criminalita' organizzata". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. La spesa di cui  al  comma  1  sara'  iscritta  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'interno  in  ragione  di  lire  6.250
milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di lire 4.000 milioni
sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento  della  lotta
alla delinquenza di tipo mafioso". 
  4. Gli interventi finanziari di cui al presente capo sono di natura
riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della  polizia  -
direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario,  al
termine di ciascun anno finanziario, sono  tenuti  a  presentare  una
relazione sui criteri e sulle  modalita'  di  utilizzo  dei  relativi
fondi al Ministro dell'interno, il  quale  autorizza  la  distruzione
della relazione medesima.