Art. 10. Obbligo del certificato di proprieta' per le richieste di formalita' 1. Le richieste di formalita', in relazione ai veicoli iscritti, si effettuano mediante consegna all'ufficio del P.R.A. del certificato di proprieta' che, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di formalita' e sostituisce il soppresso foglio complementare. 2. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall'art. 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul certificato di proprieta', anche integrato da un foglio di continuazione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A. 3. Non possono riceversi richieste di formalita' prive del documento di proprieta', salvo i casi previsti dagli articoli 11 e 12; nel caso di deterioramento od indisponibilita' deve richiedersi un duplicato ai sensi dell'art. 13, comma 2.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 1814/1927 gia' citato e' il seguente: "Art. 13. - Per ottenere l'annotazione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprieta' di un autoveicolo devono esibirsi all'ufficio provinciale dell'A.C.I. nel cui pubblico registro l'autoveicolo e' iscritto: 1) il titolo in originale o in copia autentica, che da' luogo al trasferimento di proprieta'; 2) il foglio complementare della carta di circolazione; 3) tre note indicanti: a) il numero della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) il numero del volume del pubblico registro automobilistico e del foglio di esso in cui si trova iscritto l'autoveicolo; c) la natura e la data del titolo che da' luogo al trasferimento; d) il nome, il cognome, la paternita', la professione o condizione sociale e la residenza delle parti. Il funzionario dell'A.C.I., nella parte del foglio all'uopo destinata, annota il trasferimento di proprieta' indicando la natura e la data del titolo che vi da' luogo; il nome, il cognome, la paternita', la professione o condizione sociale e la residenza del nuovo proprietario; la data della consegna del titolo; il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note prodotte da parte e l'atto che da' luogo al trasferimento. Dell'avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della carta di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione del trasferimento sul pubblico registro. La denunzia al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei passaggi di proprieta', prevista dal 1 comma dell'art. 43 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, deve essere accompagnata, per gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro, dalla esibizione del foglio complementare della carta di circolazione, da cui risulti l'annotazione nel pubblico registro dell'avvenuto trasferimento di proprieta'. Gli atti che danno luogo al trasferimento di proprieta' dell'autoveicolo devono essere scritti su carta da bollo (da centesimi 50, e devono essere registrati, agli effetti della legge di registro, prima dell'annotazione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico, con le tasse previste dalla tabella allegata al D.L.L. 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni) (*). (Se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l'atto scritto e' supplito, ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa su carta da bollo da centesimi 50, registrata, agli effetti della legge di registro, con la tassa fissa di cui al comma precedente)(*).". (*) V., ora, la legge 23 dicembre 1977, n. 952.