Art. 10.
                Obbligo del certificato di proprieta'
                   per le richieste di formalita'
  1. Le richieste di formalita', in relazione ai veicoli iscritti, si
effettuano  mediante  consegna all'ufficio del P.R.A. del certificato
di  proprieta' che, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la
nota di formalita' e sostituisce il soppresso foglio complementare.
  2.  Nel  caso  di  vendita  verbale,  la  dichiarazione autenticata
prevista dall'art. 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve
redigersi sul certificato di proprieta', anche integrato da un foglio
di continuazione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A.
  3.   Non  possono  riceversi  richieste  di  formalita'  prive  del
documento  di  proprieta',  salvo i casi previsti dagli articoli 11 e
12;  nel  caso di deterioramento od indisponibilita' deve richiedersi
un duplicato ai sensi dell'art. 13, comma 2.
 
          Nota all'art. 10:
             - Il testo dell'art.  13  del  R.D.  n.  1814/1927  gia'
          citato e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Per  ottenere  l'annotazione nel pubblico
          registro automobilistico del trasferimento di proprieta' di
          un  autoveicolo  devono  esibirsi  all'ufficio  provinciale
          dell'A.C.I.  nel  cui  pubblico  registro  l'autoveicolo e'
          iscritto:
              1) il titolo in originale o in copia autentica, che da'
          luogo al trasferimento di proprieta';
              2) il foglio complementare della carta di circolazione;
              3) tre note indicanti:
                a) il numero della carta di  circolazione  rilasciata
          dall'ufficio  provinciale della motorizzazione civile e dei
          trasporti in concessione;
                b)  il  numero  del  volume  del  pubblico   registro
          automobilistico  e  del  foglio  di  esso  in  cui si trova
          iscritto l'autoveicolo;
                c) la natura e la data del titolo che  da'  luogo  al
          trasferimento;
                d) il nome, il cognome, la paternita', la professione
          o condizione sociale e la residenza delle parti.
             Il  funzionario  dell'A.C.I.,  nella  parte  del  foglio
          all'uopo destinata, annota il trasferimento  di  proprieta'
          indicando  la natura e la data del titolo che vi da' luogo;
          il nome,  il  cognome,  la  paternita',  la  professione  o
          condizione  sociale  e la residenza del nuovo proprietario;
          la data della consegna del titolo; il  numero  assegnatogli
          nel  registro  progressivo e il numero del fascicolo in cui
          vengono collocati una delle note prodotte da parte e l'atto
          che da' luogo al trasferimento.  Dell'avvenuta  annotazione
          attesta   nel   foglio   complementare   della   carta   di
          circolazione, che restituisce al richiedente con una  delle
          note,  nella  quale  certifica  l'avvenuta  annotazione del
          trasferimento sul pubblico registro.
             La denunzia  al  competente  ufficio  provinciale  della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione dei
          passaggi di proprieta', prevista dal 1  comma dell'art.  43
          del  regio  decreto  31 dicembre 1923, n. 3043, deve essere
          accompagnata, per gli  autoveicoli  iscritti  nel  pubblico
          registro,  dalla  esibizione del foglio complementare della
          carta di circolazione, da  cui  risulti  l'annotazione  nel
          pubblico    registro    dell'avvenuto    trasferimento   di
          proprieta'.
             Gli atti che danno luogo al trasferimento di  proprieta'
          dell'autoveicolo  devono  essere  scritti su carta da bollo
          (da centesimi 50, e devono essere registrati, agli  effetti
          della   legge   di  registro,  prima  dell'annotazione  del
          trasferimento nel pubblico registro automobilistico, con le
          tasse previste dalla tabella allegata al D.L.L.  18  giugno
          1945, n. 399, e successive modificazioni) (*).
             (Se   il   trasferimento   derivi   da  vendita  seguita
          verbalmente,  l'atto   scritto   e'   supplito,   ai   fini
          dell'annotazione  nel pubblico registro automobilistico, da
          una  dichiarazione,  firmata  dal  venditore,   debitamente
          autenticata,  stesa  su  carta  da  bollo  da centesimi 50,
          registrata, agli effetti della legge di  registro,  con  la
          tassa fissa di cui al comma precedente)(*).".

              (*) V., ora, la legge 23 dicembre 1977, n. 952.