Art. 11.
                        Tutela del venditore
  1.  Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. puo' richiedere la
registrazione   del   trasferimento   di   proprieta'   anche   senza
presentazione  del  documento  di  proprieta'. In tal caso la nota di
richiesta,  corredata  del  prescritto titolo di vendita, deve essere
sottoscritta  nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,
n.  15.  L'ufficio  del  P.R.A.  puo'  rilasciare  il  certificato di
proprieta'   solo   all'intestatario  del  medesimo,  che  ne  faccia
richiesta, previa restituzione del documento di proprieta' rilasciato
in precedenza.
 
           Nota all'art. 11:
             -  Il  testo  dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme
          sulla documentazione amministrativa e sulla  legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente:
             "Art.  20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni). - La
          sottoscrizione di istanze da  produrre  agli  organi  della
          pubblica   amministrazione  puo'  essere  autenticata,  ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a ricevere la documentazione, o da un notaio,  cancelliere,
          segretario  comunale,  o  altro  funzionario incaricato dal
          sindaco.
             L'autenticazione deve essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del
          pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa  e'  stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il  pubblico  ufficiale  che  autentica deve indicare le
          modalita' di identificazione, la  data  e  il  luogo  della
          autenticazione,  il  proprio  nome  e cognome, la qualifica
          rivestita, nonche' apporre la propria firma per  esteso  ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli  intermedi  e'  sufficiente che il pubblico ufficiale
          aggiunga la propria firma".