Art. 11. Tutela del venditore 1. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. puo' richiedere la registrazione del trasferimento di proprieta' anche senza presentazione del documento di proprieta'. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. puo' rilasciare il certificato di proprieta' solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprieta' rilasciato in precedenza.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".