Art. 12.
          Altre formalita' senza certificato di proprieta'
  1. La registrazione nel P.R.A. di atti e provvedimenti giudiziari o
amministrativi,  formalmente  portati a conoscenza dell'intestatario,
puo'   richiedersi   anche   senza  presentazione  del  documento  di
proprieta',  mediante nota libera. Resta fermo quanto previsto per il
rifiuto del documento di proprieta' dell'art. 25 del regio decreto 29
luglio  1927,  n.  1814. Il rilascio del certificato di proprieta' si
effettua nei modi previsti all'art. 11.
  2.  La registrazione nel P.R.A. della cancellazione e della perdita
di possesso del veicolo puo' richiedersi mediante nota libera e senza
presentazione    del   documento   di   proprieta',   nei   casi   di
indisponibilita'  di quest'ultimo comprovata nei modi di cui all'art.
13, comma 1.
 
          Nota all'art. 12:
             -  Il  testo  dell'art.  25  del  R.D. n. 1814/1927 gia'
          citato e' il seguente:
             "Art. 25. - Chi abbia titolo valido per l'iscrizione,  a
          proprio  favore,  nel  pubblico  registro,  di  un  credito
          privilegiato o per l'annotazione del trasferimento di esso,
          puo' esigere dal titolare della carta  di  circolazione  la
          consegna  del  relativo  foglio  complementare per il tempo
          strettamente  necessario  al  compimento  delle  formalita'
          inerenti  all'iscrizione  od  all'annotazione  sul pubblico
          registro   del   privilegio,   o,    rispettivamente    del
          trasferimento di esso.
             Sulla  produzione  di atto di interpellanza, eseguito da
          Notaio o da ufficiale giudiziario,  dal  quale  risulti  il
          rifiuto del titolare della carta alla consegna del relativo
          foglio  complementare,  il  competente ufficio dell'A.C.I.,
          qualunque sia la causa del rifiuto, se concorrano le  altre
          condizioni  di  legge,  esegue, a domanda dell'interessato,
          l'iscrizione o l'annotazione richiesta.
             Eseguita   l'iscrizione   o   l'annotazione,   l'ufficio
          dell'A.C.I  informa  l'ufficio  provinciale  motorizzazione
          civile e trasporti in concessione  competente  del  rifiuto
          opposto  dal  titolare  della  carta  di  circolazione alla
          consegna del relativo foglio complementare.
             L'ufficio provinciale motorizzazione civile e  trasporti
          in  concessione  provvede  al  temporaneo ritiro del foglio
          complementare presso il titolare e lo  rimette  all'ufficio
          dell'A.C.I.,  che,  eseguiti su di esso gli annotamenti del
          caso, ne  effettua  la  restituzione  al  titolare,  previo
          pagamento,  a  favore  dell'A.C.I.,  degli  emolumenti  che
          saranno  determinati,  in  conformita'  delle  disposizioni
          previste  dall'art.  28  del  regio  decreto-legge 15 marzo
          1927, n. 436".