Art. 12. Altre formalita' senza certificato di proprieta' 1. La registrazione nel P.R.A. di atti e provvedimenti giudiziari o amministrativi, formalmente portati a conoscenza dell'intestatario, puo' richiedersi anche senza presentazione del documento di proprieta', mediante nota libera. Resta fermo quanto previsto per il rifiuto del documento di proprieta' dell'art. 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. Il rilascio del certificato di proprieta' si effettua nei modi previsti all'art. 11. 2. La registrazione nel P.R.A. della cancellazione e della perdita di possesso del veicolo puo' richiedersi mediante nota libera e senza presentazione del documento di proprieta', nei casi di indisponibilita' di quest'ultimo comprovata nei modi di cui all'art. 13, comma 1.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 25 del R.D. n. 1814/1927 gia' citato e' il seguente: "Art. 25. - Chi abbia titolo valido per l'iscrizione, a proprio favore, nel pubblico registro, di un credito privilegiato o per l'annotazione del trasferimento di esso, puo' esigere dal titolare della carta di circolazione la consegna del relativo foglio complementare per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalita' inerenti all'iscrizione od all'annotazione sul pubblico registro del privilegio, o, rispettivamente del trasferimento di esso. Sulla produzione di atto di interpellanza, eseguito da Notaio o da ufficiale giudiziario, dal quale risulti il rifiuto del titolare della carta alla consegna del relativo foglio complementare, il competente ufficio dell'A.C.I., qualunque sia la causa del rifiuto, se concorrano le altre condizioni di legge, esegue, a domanda dell'interessato, l'iscrizione o l'annotazione richiesta. Eseguita l'iscrizione o l'annotazione, l'ufficio dell'A.C.I informa l'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione competente del rifiuto opposto dal titolare della carta di circolazione alla consegna del relativo foglio complementare. L'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione provvede al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimette all'ufficio dell'A.C.I., che, eseguiti su di esso gli annotamenti del caso, ne effettua la restituzione al titolare, previo pagamento, a favore dell'A.C.I., degli emolumenti che saranno determinati, in conformita' delle disposizioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436".