Art. 13.
                   Indisponibilita' del documento
                      di proprieta' e duplicato
  1.  Idonea  documentazione  deve  prodursi  al  P.R.A.  per provare
l'indisponibilita'   del   documento   di  proprieta'  quando  ne  e'
prescritta  la  consegna  al  predetto  ufficio;  la  sottrazione, la
distruzione  o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla
competente autorita' di pubblica sicurezza.
  2.  In  caso  di  deterioramento  del  documento  di  proprieta'  o
dell'indisponibilita'   prevista   dal   comma  1,  un  duplicato  e'
rilasciato  all'intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante
da  titolo idoneo, su apposita richiesta da annotarsi nel registro di
cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. La nota di
richiesta  deve  essere  sottoscritta  nei modi previsti dall'art. 20
della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e corredata della documentazione
prescritta ai sensi del comma 1.
 
          Note all'art. 13:
             - Per il testo dell'art. 22 del  R.D.  n.  1814/1927  si
          veda in nota all'art. 1.
             -  Per  il  testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si
          veda in nota all'art. 11.