Art. 14.
                Documenti di circolazione del veicolo
  1.  La registrazione nel P.R.A. di variazione delle caratteristiche
tecniche  e  fiscali  successive  all'immatricolazione del veicolo si
effettua su richiesta degli interessati in base all'aggiornamento dei
dati da parte del competente ufficio della motorizzazione civile.
  2.  I  mutamenti  della proprieta' e della residenza sulla carta di
circolazione,  ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della
Repubblica  15  giugno  1959,  n. 393, sono eseguiti dall'ufficio del
P.R.A. mediante rilascio del tagliando del certificato di proprieta'.
  3.  Il  duplicato  del tagliando viene rilasciato congiuntamente al
duplicato del rispettivo certificato di proprieta'.
 
          Nota all'art. 14:
             - L'art. 59 del testo unico delle norme sulla disciplina
          della  circolazione  stradale,  approvato  con  D.P.R.   n.
          393/1959, e' cosi' formulato:
             "Art. 59 (Trasferimento di proprieta' e di residenza). -
          Il  trasferimento di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli
          e  rimorchi  ed   il   trasferimento   di   residenza   del
          proprietario  debbono  essere  comunicati  unitamente  alla
          prescritta documentazione, dagli  interessati  entro  dieci
          giorni,  all'ufficio del pubblico registro automobilistico,
          il  quale,  oltre  ad  eseguire  gli  adempimenti  di   sua
          competenza,  annota i mutamenti sulla carta di circolazione
          e  ne  da'  immediatamente  notizia  all'Ispettorato  della
          motorizzazione civile.
             Qualora  la  proprieta' del veicolo sia trasferita a chi
          risieda  in  un  comune  di  altra  provincia   ovvero   il
          proprietario trasferisca la residenza in un comune di altra
          provincia, si deve rinnovare la immatricolazione.
             Chiunque   omette  di  comunicare  il  trasferimento  di
          proprieta' nel termine stabilito e' punito con la  sanzione
          amministrativa da lire ventimila a lire centomila.
             Qualora   ometta   di  comunicare  il  trasferimento  di
          residenza e' punito con la sanzione amministrativa da  lire
          ventimila a lire cinquantamila.
             La  carta  di circolazione e' ritirata immediatamente da
          chi accerta la contravvenzione, e' inviata all'ufficio  del
          pubblico  registro  automobilistico  ed  e' restituita dopo
          l'adempimento delle prescrizioni omesse".
             La sanzione originaria dell'ammenda e' stata  sostituita
          con  la  sanzione  amministrativa dall'art. 1 della legge 3
          maggio 1967, n. 317 (poi abrogata dall'art. 42 della  legge
          24  novembre  1981, n. 689), e cosi' elevata dall'art. 114,
          primo  comma,  della citata legge 24 novembre 1981, n. 689,
          in relazione all'art.  113,  secondo  comma,  della  stessa
          legge.