Art. 14. Documenti di circolazione del veicolo 1. La registrazione nel P.R.A. di variazione delle caratteristiche tecniche e fiscali successive all'immatricolazione del veicolo si effettua su richiesta degli interessati in base all'aggiornamento dei dati da parte del competente ufficio della motorizzazione civile. 2. I mutamenti della proprieta' e della residenza sulla carta di circolazione, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono eseguiti dall'ufficio del P.R.A. mediante rilascio del tagliando del certificato di proprieta'. 3. Il duplicato del tagliando viene rilasciato congiuntamente al duplicato del rispettivo certificato di proprieta'.
Nota all'art. 14: - L'art. 59 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, e' cosi' formulato: "Art. 59 (Trasferimento di proprieta' e di residenza). - Il trasferimento di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati entro dieci giorni, all'ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e ne da' immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile. Qualora la proprieta' del veicolo sia trasferita a chi risieda in un comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un comune di altra provincia, si deve rinnovare la immatricolazione. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' nel termine stabilito e' punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire centomila. Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza e' punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquantamila. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata all'ufficio del pubblico registro automobilistico ed e' restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse". La sanzione originaria dell'ammenda e' stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317 (poi abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689), e cosi' elevata dall'art. 114, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.