Art. 15. Formalita' d'ufficio 1. L'aggiornamento degli archivi elettronici a seguito di richieste provenienti dalla pubblica amministrazione o dall'autorita' giudiziaria, o di rettifica degli errori od omissioni dell'ufficio, si esegue mediante formalita' d'ufficio annotate nel registro di cui all'art. 1, comma 3; l'aggiornamento o la rettifica del certificato di proprieta' si eseguono a richiesta di parte. La rettifica si effettua sul certificato di proprieta' gia' emesso.