Art. 15.
                        Formalita' d'ufficio
  1. L'aggiornamento degli archivi elettronici a seguito di richieste
provenienti   dalla   pubblica   amministrazione   o   dall'autorita'
giudiziaria,  o  di rettifica degli errori od omissioni dell'ufficio,
si  esegue mediante formalita' d'ufficio annotate nel registro di cui
all'art.  1,  comma 3; l'aggiornamento o la rettifica del certificato
di  proprieta'  si  eseguono  a  richiesta  di parte. La rettifica si
effettua sul certificato di proprieta' gia' emesso.