Art. 7.
            Prima iscrizione e certificato di proprieta'
  1.  Per  la  richiesta  di prima iscrizione del veicolo nel P.R.A.,
l'apposito  modulo, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la
nota  di  iscrizione  ed  il  titolo  di  cui al comma 3. Deve essere
prodotto,  inoltre,  il  certificato  d'origine di cui all'art. 6 del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.
  2.  I  dati  di  identificazione  e  le  caratteristiche tecniche e
fiscali del veicolo, da registrare nel P.R.A., sono quelli risultanti
dall'immatricolazione.
  3.  Nel  caso  di  vendita  verbale,  la  dichiarazione autenticata
prevista  dall'art.  6,  n.  3,  del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814,  deve  redigersi sul modulo di prima iscrizione, da prodursi in
unico esemplare al P.R.A.
  4.  Eseguita  la prima iscrizione del veicolo, l'ufficio del P.R.A.
rilascia il certificato di proprieta' di cui all'art. 8.
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 6 del R.D. n. 1814/1927 gia' citato
          e' il seguente:
             "Art.  6.  -  Per  ottenere  la  prima  iscrizione di un
          autoveicolo  nel  Pubblico  registro  automobilistico,   il
          richiedente   deve   presentare   all'ufficio   della  sede
          provinciale dell'A.C.I. del luogo ove  si  trova  l'ufficio
          provinciale    motorizzazione   civile   e   trasporti   in
          concessione che ha rilasciato la carta di circolazione:
              1) due note contenenti le seguenti indicazioni:
                a) il numero della carta di circolazione  e  la  data
          del  rilascio  di  essa  da  parte dell'ufficio provinciale
          motorizzazione civile e trasporti in concessione;
                b)  la  designazione   della   fabbrica   produttrice
          dell'autoveicolo,  secondo la denominazione con la quale e'
          conosciuta in commercio;
                c) la data del certificato di origine, rilasciato, in
          carta libera, dalla fabbrica produttrice;
                d) il numero con cui e' distinto il motore e  la  sua
          potenza  espressa  in  HP, e, per gli autocarri e gli altri
          veicoli ad essi assimilabili,  la  tara  e  la  portata  in
          quintali,  indicando  inoltre  se  siano  stati  dichiarati
          ausiliari militari, ai  sensi  del  regio  decreto-legge  9
          novembre 1925, n. 2080;
                e)  il numero del telaio o, per i rimorchi, il numero
          del marchio di fabbrica;
                f)  la  specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne e'
          provvisto o la dichiarazione che ne e' sprovvisto;
                g)  il  numero  dei  posti,   compreso   quello   del
          conducente, se trattasi di autovetture o di autobus;
                h)  il  numero degli assi, il peso a vuoto e a carico
          completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza  in
          HP  del  trattore  da  cui  possono  essere rimorchiati, se
          trattasi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono
          autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali;
                i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e  cioe':
          se  ad  uso  privato  o in servizio pubblico da piazza o da
          rimessa,  ovvero  in  linea  regolarmente  concessa  o  per
          trasporto  di merci, specificando altresi', quando occorra,
          se trattisi di  autolettighe,  autofrigoriferi,  autopompe,
          autobotti,        autoinnaffiatrici,       autospazzatrici,
          motofurgoncini, motocamioncini, ecc.;
                l) il cognome, nome e paternita' del proprietario, la
          sua   residenza,   professione   o   condizione    sociale,
          specificando,  se  si tratti di enti o di societa', la loro
          natura,  la  ragione  sociale  e  la  forma  di   attivita'
          commerciale o industriale esercitata;
                m)  la  natura  e la data del titolo in base al quale
          viene    richiesta    l'iscrizione     della     proprieta'
          dell'autoveicolo;
                n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo;
              2)  il  certificato  di  origine  dell'autoveicolo  che
          dovra'  essere  stato   munito   del   visto   dell'ufficio
          provinciale    motorizzazione   civile   e   trasporti   in
          concessione,  al  momento  del  rilascio  della  carta   di
          circolazione;
              3)  il  titolo, in originale o in copia autenticata, in
          base  al   quale   viene   richiesta   l'iscrizione   della
          proprieta',  il  quale  puo' essere sostituito, nel caso di
          vendita  seguita   verbalmente,   da   una   dichiarazione,
          autenticata,   in  carta  libera  ed  esente  da  tassa  di
          registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di
          acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;
              4) il foglio complementare della carta di  circolazione
          conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale
          dovranno indicarsi:
                a)  il  numero della carta di circolazione rilasciata
          dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e  trasporti
          in concessione;
                b)  il nome, il cognome, la paternita' e la residenza
          del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo;
                c) il prezzo dell'autoveicolo.
             Deve altresi' essere esibita, con le note  indicate  nel
          n.  1  del  presente  articolo,  la  carta  di circolazione
          rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e
          trasporti in concessione".