Art. 7. Prima iscrizione e certificato di proprieta' 1. Per la richiesta di prima iscrizione del veicolo nel P.R.A., l'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di iscrizione ed il titolo di cui al comma 3. Deve essere prodotto, inoltre, il certificato d'origine di cui all'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. 2. I dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo, da registrare nel P.R.A., sono quelli risultanti dall'immatricolazione. 3. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall'art. 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul modulo di prima iscrizione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A. 4. Eseguita la prima iscrizione del veicolo, l'ufficio del P.R.A. rilascia il certificato di proprieta' di cui all'art. 8.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 6 del R.D. n. 1814/1927 gia' citato e' il seguente: "Art. 6. - Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova l'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione che ha rilasciato la carta di circolazione: 1) due note contenenti le seguenti indicazioni: a) il numero della carta di circolazione e la data del rilascio di essa da parte dell'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione; b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale e' conosciuta in commercio; c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice; d) il numero con cui e' distinto il motore e la sua potenza espressa in HP, e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080; e) il numero del telaio o, per i rimorchi, il numero del marchio di fabbrica; f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne e' provvisto o la dichiarazione che ne e' sprovvisto; g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattasi di autovetture o di autobus; h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattasi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali; i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioe': se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresi', quando occorra, se trattisi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.; l) il cognome, nome e paternita' del proprietario, la sua residenza, professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di societa', la loro natura, la ragione sociale e la forma di attivita' commerciale o industriale esercitata; m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprieta' dell'autoveicolo; n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo; 2) il certificato di origine dell'autoveicolo che dovra' essere stato munito del visto dell'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione, al momento del rilascio della carta di circolazione; 3) il titolo, in originale o in copia autenticata, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprieta', il quale puo' essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo; 4) il foglio complementare della carta di circolazione conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi: a) il numero della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione; b) il nome, il cognome, la paternita' e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo; c) il prezzo dell'autoveicolo. Deve altresi' essere esibita, con le note indicate nel n. 1 del presente articolo, la carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione".