Art. 9.
               Rilascio del certificato di proprieta'
              in sostituzione del foglio complementare
  1.  L'ufficio  del  P.R.A.,  previa  acquisizione e convalida dello
stato  giuridico  originario,  per  i veicoli anteriormente iscritti,
rilascia  il  certificato  di  proprieta'  in  occasione  della prima
operazione   successiva   alla   data  di  attivazione  del  servizio
automatizzato,  escluse  quelle previste dall'art. 17; il richiedente
deve consegnare il foglio complementare.