Art. 9. Rilascio del certificato di proprieta' in sostituzione del foglio complementare 1. L'ufficio del P.R.A., previa acquisizione e convalida dello stato giuridico originario, per i veicoli anteriormente iscritti, rilascia il certificato di proprieta' in occasione della prima operazione successiva alla data di attivazione del servizio automatizzato, escluse quelle previste dall'art. 17; il richiedente deve consegnare il foglio complementare.