Art. 14.
                        Rimborso dell'accisa
  1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar
luogo   a   rimborso   della   stessa,  su  richiesta  dell'operatore
nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta,  quando  sono
destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.
  2.  Il  rimborso  puo'  essere  concesso  anche  mediante accredito
dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In  caso  di
dichiarazioni  infedeli,  volte  ad ottenere il rimborso dell'imposta
per importi superiori a  quelli  dovuti,  si  applicano  le  sanzioni
previste  per  la  sottrazione  dei  prodotti  all'accertamento ed al
pagamento dell'imposta.
  3. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  le
caratteristiche  e  il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo
13, nonche' le modalita'  per  l'effettuazione  dei  rimborsi  e  dei
controlli in conformita' alle disposizioni comunitarie.