Art. 7.
            Irregolarita' nella circolazione di prodotti
                         soggetti ad accisa
  1.   In  caso  di  irregolarita'  o  di  infrazione,  che  comporti
l'esigibilita' dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di
prodotti in sospensione dei diritti di accisa,  si  applicano,  salvo
quanto  previsto  per  l'esercizio  dell'azione  penale  se  i  fatti
addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
    a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o  giuridica  che
si e' resa garante per il trasporto;
    b)   l'accisa   e'   riscossa  in  Italia  se  l'irregolarita'  o
l'infrazione e' stata commessa nel territorio dello Stato;
    c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel  territorio
nazionale  e  non  e'  possibile  stabilire  il luogo in cui e' stata
effettivamente commessa, essa  si  presume  commessa  nel  territorio
dello Stato;
    d)  se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a
destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il
luogo in  cui  sono  stati  immessi  in  consumo,  l'irregolarita'  o
l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si pro-
cede  alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore
alla data di spedizione dei  prodotti,  salvo  che,  nel  termine  di
quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita
la  prova  della  regolarita'  dell'operazione  ovvero  la  prova che
l'irregolarita' o l'infrazione e' stata effettivamente commessa fuori
dal territorio dello Stato;
    e) se entro tre anni dalla data  di  rilascio  del  documento  di
accompagnamento  viene  individuato il luogo in cui l'irregolarita' o
l'infrazione e' stata commessa, e la  riscossione  compete  ad  altro
Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata (( con
gli  interessi  legali  dal  giorno  della  riscossione fino a quello
dell'effettivo rimborso. ))
  2.  Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita'
o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro  Stato  membro,
il  Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  dogane e delle
imposte indirette, e' tenuto ad informare le competenti autorita' del
Paese di provenienza.