Art. 25. Computo delle vacazioni 1. La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad una'ora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero. 2. Nel calcolo delle vacazioni e' compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno, nonche' il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista. 3. Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%. 4. Il compenso per ogni vacazione e' stabilito nella misura di L. 19.000. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso e' di L. 32.000. 5. Le vacazioni per collaboratori e ausiliari sono stabilite in ragione di L. 16.000 ciascuna.