Art. 15.
                Piani per l'inserimento professionale
                  dei giovani privi di occupazione
  1.  Nelle  aree  di  cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993,  n.  236,  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le commissioni regionali per l'impiego e  di  intesa  con  le
regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati
a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa
tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata
iscritti   nelle   liste   di  collocamento.  I  piani  sono  attuati
attraverso:
    a) progetti che prevedono lo svolgimento  di  lavori  socialmente
utili,  nonche'  la  partecipazione  ad iniziative formative volte al
recupero dell'istruzione di base, alla  qualificazione  professionale
dei  soggetti  gia'  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
inferiore, alla formazione di secondo livello  per  giovani  gia'  in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
    b)  progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento
di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
  2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte  relativa
al  programma  dei  lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle
disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa  al  programma
formativo   deve  essere  formulata  e  svolta  in  raccordo  con  le
istituzioni competenti.
  3. I progetti di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  possono  essere
realizzati   quando   vengano   previsti   da  accordi  stipulati  da
organizzazioni sindacali rappresentate  nella  commissione  regionale
per  l'impiego  con  associazioni  di datori di lavoro, ovvero ordini
professionali. Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte
dall'agenzia per l'impiego e stipulate dal  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale con le associazioni datoriali, ovvero ordini
professionali, firmatari dei predetti accordi.
  4.  La  partecipazione  del  giovane ai progetti di cui al presente
articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore  mensili  per  un
periodo  massimo  di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e
di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari  a
L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio
provinciale  del  lavoro  e  della massima occupazione, eventualmente
avvalendosi della  rete  di  sportelli  bancari  o  postali  all'uopo
convenzionati.  La  meta'  del  costo dell'indennita', esclusa quella
relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso  cui
e'  svolta  l'esperienza  lavorativa secondo modalita' previste dalla
convenzione.
  5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  determina i limiti del ricorso
all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso
cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui  quest'ultimo
non  abbia  proceduto  all'assunzione di almeno il sessanta per cento
dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
  6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti  di  cui  al  comma  1,
lettera  b),  non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro,
non comporta la cancellazione  dalle  liste  di  collocamento  e  non
preclude  al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane,
al termine dell'esperienza, con contratto  di  formazione  e  lavoro,
relativamente  alla  stessa  area  professionale. I medesimi progetti
devono indicare idonee  forme  assicurative  a  carico  del  soggetto
utilizzatore   contro  gli  infortuni  e  le  malattie  professionali
connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
  7.  L'assegnazione  del  giovane  avviene  a  cura  delle   sezioni
circoscrizionali  per  l'impiego,  sulla base dei criteri dettati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  nel  decreto  di  cui
all'articolo 14, comma 9.
  8.  Al  finanziamento  dei  piani  di  cui  al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo  scopo
nell'ambito   del   fondo   di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.