Art. 2. 
  1. Presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, gli archivi
di  Stato,  le  biblioteche  e  gli  altri   istituti   dello   Stato
consegnatari di beni culturali sono istituiti servizi  aggiuntivi  da
offrire al pubblico a pagamento. In particolare, e nel rispetto delle
disposizioni vigenti sui diritti d'autore: 
    a) servizio editoriale e di vendita riguardante  le  riproduzioni
di beni culturali, la  realizzazione  di  cataloghi  e  di  materiale
informativo; 
    b) servizi riguardanti i  beni  librari  e  archivistici  per  la
fornitura di riproduzioni e  il  recapito  nell'ambito  del  prestito
bibliotecario; 
    c) servizi di caffetteria, ristorazione, guardaroba.