Art. 2. 1. Presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, gli archivi di Stato, le biblioteche e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali sono istituiti servizi aggiuntivi da offrire al pubblico a pagamento. In particolare, e nel rispetto delle disposizioni vigenti sui diritti d'autore: a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali, la realizzazione di cataloghi e di materiale informativo; b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; c) servizi di caffetteria, ristorazione, guardaroba.