Art. 4. 1. Acquisito, ove occorra, il parere di cui al precedente articolo, il capo d'istituto bandisce la licitazione privata, con bandi e procedure distinti per ogni servizio aggiuntivo, ferma l'ipotesi di gare integrate a' sensi dell'art. 8. 2. Qualora la gara sia bandita sulla base di un progetto esecutivo, il bando deve indicare tutti gli elementi utili per una valutazione di massima da parte degli aspiranti all'invito. 3. A tutte le licitazioni private si applicano le disposizioni del presente regolamento integrate dalle disposizioni attuative della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi. 4. Per i servizi di valore inferiore alla soglia stabilita dalle norme comunitarie si applicano le disposizioni di queste ultime secondo i necessari adattamenti stabiliti con circolare ministeriale.