Art. 4. 
  1. Acquisito, ove occorra, il parere di cui al precedente articolo,
il capo d'istituto bandisce  la  licitazione  privata,  con  bandi  e
procedure distinti per ogni servizio aggiuntivo, ferma  l'ipotesi  di
gare integrate a' sensi dell'art. 8. 
  2. Qualora la gara sia bandita sulla base di un progetto esecutivo,
il bando deve indicare tutti gli elementi utili per  una  valutazione
di massima da parte degli aspiranti all'invito. 
  3. A tutte le licitazioni private si applicano le disposizioni  del
presente regolamento integrate  dalle  disposizioni  attuative  della
normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi. 
  4. Per i servizi di valore inferiore alla  soglia  stabilita  dalle
norme comunitarie si  applicano  le  disposizioni  di  queste  ultime
secondo i necessari adattamenti stabiliti con circolare ministeriale.